Conferenza Unificata | Edilizia

Accordo raggiunto per il Regolamento edilizio tipo

Le Regioni hanno 180 giorni di tempo per recepire il regolamento edilizio tipo e stabilire le scadenze alle quali i Comuni si dovranno attenere per uniformarsi. Il Regolamento tipo si dividerà in due parti. La prima denominata Principi generali e disciplina generale in materia edilizia, la seconda denominata Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.
Graziano del Rio | Ministro alle Infrastrutture. «Finalmente approvato il regolamento edilizio unico. Un linguaggio comune con definizioni standard. Più semplicità per cittadini e imprese».
Graziano del Rio | Ministro alle Infrastrutture.
«Finalmente approvato il regolamento edilizio unico. Un linguaggio comune con definizioni standard. Più semplicità per cittadini e imprese».

Dalla Conferenza Unificata è partito il via definitivo al Regolamento Edilizio Tipo: sarà costituito da un unico glossario valido per l’intero Paese e un elenco di titoli che fungeranno da corpo dei regolamenti edilizi in tutti i comuni italiani.

Le 42 definizioni allegate allo schema di regolamento rappresentano una specie di minivocabolario per il quale termini come veranda e tettoia avranno lo stesso significato su tutto il territorio nazionale.

È stato suddiviso in due parti e conterrà un capitolo dedicato ai principi generali e un secondo capito per le disposizioni regolamentari comunali.

Ora la Conferenza Unificata ha espresso il parere positivo sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e dal momento dell’accordo le Regioni avranno 180 giorni di tempo per recepire il regolamento edilizio tipo e stabilire le scadenze a cui i comuni dovranno attenersi per uniformarsi.

Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione i comuni pubblicheranno il link nel proprio sito istituzionale.

UN REGOLAMENTO IN DUE PARTI

Il Regolamento Edilizio Tipo si dividerà in una prima parte rubricata come Principi generali e disciplina generale in materia edilizia, dove è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in tutto il territorio nazionale. Nella seconda parte, denominata Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia è raccolta la disciplina regolamentare in tema di edilizia di competenza comunale al fine di assicurare l’uniformità della disciplina edilizia, disciplina ordinata nel rispetto di una struttura generale valevole su tutto il territorio statale.

I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa attraverso l’enunciazione di azioni da praticarsi affinché l’intervento raggiunga l’esito atteso.

PRIMA PARTE

Nella prima parte dei regolamenti edilizi basterà richiamare con un’apposita formula di rinvio la disciplina relativa alle materie di seguito elencate che opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

  • definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
  • definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso
  • procedimento per il rilascio e presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi
  • modulistica unificata edilizia, elaborati e documentazione da allegare alla stessa
  • requisiti generali edilizi
  • disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, storico, ambientale, territoriale e culturale
  • discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti).

SECONDA PARTE

Questa parte avrà per oggetto le norme comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente oltre alla qualità, sostenibilità e sicurezza delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambito urbano anche attraverso l’individuazione dei requisiti tecnici e integrativi complementari rispetto alla normativa uniforme richiamata nella prima parte del regolamento edilizio.

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