Autorità di vigilanza | Contratti pubblici

Appalti pubblici: c’è il vincolo della programmazione triennale

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determina n. 5/6 novembre 2013 ha dettato le linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determina n. 5/6 novembre 2013 che detta le linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture, facendo riferimento alle diffuse criticità rilevate dallo stesso organismo di vigilanza, ha fornito alcune indicazioni tra le quali spiccano l’obbligo di programmazione triennale anche per gli appalti pubblici di servizi e di forniture, la verifica annuale sulla fattibilità tecnica, economica e amministrativa di ogni intervento, l’affidamento a terzi in caso di complessità dell’intervento.
L’intervento dell’Autorità deriva dall’aver rilevato problemi in termini sia di debolezza dei contratti, nel caso specifico la mancanza di chiarezza, sia in termini di scarsa attenzione prestata alla fase post aggiudicazione, che invece, secondo l’Autorità, appare di preminente rilievo ai fini della corretta esecuzione della prestazione.
La materia, regolata dal dpr 207/2010, ovvero regolamento del codice dei contratti pubblici, secondo una disciplina elaborata su quella dei contratti di lavori viene affrontata dalla determinazione partendo dalla fase di programmazione, in relazione alla quale l’Autorità ha auspicato l’inserimento dell’obbligo di programmazione triennale anche negli appalti di servizi ed forniture, per garantire una visione di insieme dell’intero ciclo di realizzazione dell’appalto.Programma annuale
La determinazione ha asserito anche che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero provvedere all’adozione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi e, poi, effettuare una verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa di ogni singolo intervento. Per quel che concerne la fase di progettazione, la determinazione ha evidenziato che la predisposizione di un progetto dettagliato, completo nella descrizione delle prestazioni necessarie e soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare come uno strumento indispensabile per ovviare al fenomeno di porre in gare non specifici servizi ma categorie di servizi.
Questo avviene in particolare nel settore informatico dove sovente accade che il contenuto sia oggetto di specificazione successiva all’atto della richiesta di esecuzione.
L’affidamento a terzi
Sull’affidamento a terzi di questa fase, la determina a specificato che solamente in casi di particolare complessità si può appaltare a soggetti privati e che al progettista si applica il divieto di esecuzione, come specificato, posto a tutela della concorrenza, altrimenti alterata da situazioni di evidente asimmetria informativa.
La figura del Rup
Per l’esecuzione dei contratti la determina ha specificato che il direttore dell’esecuzione è figura che coincide con quella del Responsabile unico del procedimento (Rup), salvo diversa indicazione della stazione appaltante. Il direttore dell’esecuzione deve essere sempre distinto dal Rup se il contratto vale più di 500 mila euro, o se si tratta di prestazioni complesse. In fase di esecuzione del contratto l’Autorità afferma l’opportunità di prevedere penali strettamente correlate ai livelli di servizio stabiliti nel capitolato prestazionale.

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