Decreti ministero dell'Ambiente | Criteri minimi

Appalti pubblici: criteri ambientali minimi con incrementi premiali

Il primo provvedimento riguarda la determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Il secondo decreto riguarda l'incremento progressivo della percentuale di valore della base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

Due decreti del ministero dell’Ambiente riguardano i criteri ambientali minimi da rispettare negli appalti pubblici e valutabili in sede di offerta con incrementi premiali nei punteggi e l’applicazione progressiva del Cam nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali per passare dal 50% a fine 2015 al 100% nel 2020.

Punteggi premianti. Il primo provvedimento è quello recante la determinazione dei punteggi premianti nell’ambito del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (anche se il provvedimento si applica anche alle forniture di articoli di arredo urbano). È stabilito che verrà assegnato alle offerte tecniche un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post-consumo derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dall’assemblaggio dei prodotti complessi maggiore rispetto a quanto indicato nelle specifiche tecniche corrispondenti.

Onere per il progettista. Nel decreto che modifica il precedente decreto ministeriale del dicembre 2015 è stabilito anche uno specifico onere per il progettista tenuto a dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara e ad allegare anche un documento-dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare la provenienza del materiale di recupero utilizzato. In particolare deve emergere se si tratta di materiale derivato da post- consumo oppure da scarti di lavorazione oppure ancora da disassemblaggio dei prodotti complessi o loro combinazione. inoltre deve essere allegata l’attestazione se il manufatto o il materiale sia in possesso della marcatura Ce.

Articoli di arredo urbano. Il decreto integra l’allegato 1 al decreto ministeriale del 5 febbraio 2015 circa i criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano, andando a definire dei criteri premianti legati al maggior contenuto di materiale riciclato con un sistema impostato analogo a quello dei prodotti da costruzione.

Il secondo provvedimento. Il secondo decreto riguarda l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. Il testo fa riferimento alle forniture di prodotti per l’igiene, i servizi di pulizia (anche resi in appalti di global service) i servizi di gestione del verde pubblico e le forniture di ammendanti, impianti di irrigazione e piante ornamentali, i servizi di gestione dei rifiuti urbani e le forniture di articoli di arredo urbano. Per questi affidamenti è previsto che scatti l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi relativamente alle seguenti percentuali minime delle prestazioni da affidare:

  • il 62% dal 1 gennaio 2017
  • il 71% dal 1 gennaio 2018
  • l’84% dal 1 gennaio 2019
  • il 100% dal 1 gennaio 2020

Ricordiamo che fino alla fine di quest’anno le amministrazioni saranno tenute a rispettare la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è da riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

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