Il 25 giugno 2014 la VII Commissione della Camera ha approvato, dopo le modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge in materia di professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, che riprende una tematica di cui era già stato avviato l’esame, non giunto a compimento, nella XVI legislatura. In quella legislatura si era, invece, concluso l’esame di un’altra proposta di legge che ha modificato la disciplina transitoria relativa al conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (L. 7/2013).
Il testo prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte.
Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo >> saranno istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti, a eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell’art. 182 del d.lgs. 42/2004, in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.
Gli elenchi devono essere pubblicati nel sito del Mibact: essi non costituiscono un albo professionale e la non iscrizione negli stessi non preclude la possibilitĂ di esercitare la professione.
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