Norme | Restauratori

Approvata la legge sulle professioni per i beni culturali

Il testo prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori.

Il 25 giugno 2014 la VII Commissione della Camera ha approvato, dopo le modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge in materia di professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, che riprende una tematica di cui era già stato avviato l’esame, non giunto a compimento, nella XVI legislatura. In quella legislatura si era, invece, concluso l’esame di un’altra proposta di legge che ha modificato la disciplina transitoria relativa al conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (L. 7/2013).

repertorio

Il testo prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte.

Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo >> saranno istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti, a eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell’art. 182 del d.lgs. 42/2004, in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.

Gli elenchi devono essere pubblicati nel sito del Mibact: essi non costituiscono un albo professionale e la non iscrizione negli stessi non preclude la possibilitĂ  di esercitare la professione.

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