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Approvazione del glossario dell’edilizia libera

Le opere per le quali non sarà più necessario il titolo edilizio e il nulla osta dell’Ufficio tecnico comunale comprende la manutenzione ordinaria, i manufatti leggeri in strutture ricettive, l’installazione di pannelli fotovoltaici, gli elementi ludici e di arredo delle aree di pertinenza dei manufatti edilizi.

La lista delle opere per le quali non sarà più necessario il nulla osta dell’Ufficio tecnico del Comune è contenuta nel decreto del 2 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture (con firma anche del ministero della Pubblica Amministrazione) recante «Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera secondo l’art. 1 comma 2 del dl n. 222 del 25 novembre 2016» pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018. La tabella allegata al decreto individua dunque i principali lavori che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. In particolare, la tabella comprende:

  1. l’elenco delle categorie d’intervento
  2. l’elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio
  3. l’elenco non esaustivo dei principali elementi oggetto d’intervento individuati per facilitare la lettura della tabella da imprese, cittadini e pubblica amministrazione.

Il limite è quello del campo degli interventi pesanti, quelli che per legge statale esigono i permesso di costruire o la Segnalazione certificata d’inizio attività (Scia).

L’elenco contenuto nel decreto del 3 marzo 2018 allarga e rende visibili in un unico contesto tutte le diramazioni delle varie lettere dell’art. 6 del Testo unico per l’edilizia.

Le 10 macro categorie dell’art. 6 si dividono in 58 spicchi

I 10 interventi primari portano la manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe di calore aria-aria, alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, alcune opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra strettamente legati all’esercizio dell’attività agricola, serre mobili, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee previa comunicazione di avvio lavori all’ente pubblico, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, pannelli fotovoltaici e solari a servizio degli edifici, aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo di aree pertinenziali degli edifici.

Ciascun tronco si sviluppa in ulteriori rami di opere che non necessitano di autorizzazioni. Tra queste, l’installazione dell’impianto di climatizzazione, la manutenzione per il rinnovamento degli ascensori.

L’eliminazione delle barriere architettoniche genera l’installazione di rampe e dispositivi sensoriali e di servoscale; la categoria aree ludiche apre ai pergolati e ai giochi per l’infanzia.

Le opere libere sono vincolate al rispetto delle perscrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore che incidono sulla disciplina dell’attività edilizia: in particolare delle norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali secondo il dlgs n. 42/2004.

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