Punti di Vista | Cesare Galbiati, Consiglio Nazionale Geometri

Autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità: più competitività, meno contenzioso

L’approvazione del dpr è stata accolta con favore dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Il provvedimento era atteso da tempo, e poter finalmente procedere ad alcune opere senza ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica va nella direzione della semplificazione autentica, che favorisce la competitività e frena il contenzioso, con ricadute positive sui professionisti tecnici e sui cittadini.
Cesare Galbiati | Consiglio Nazionale Geometri.

È stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento di semplificazione delle procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2017.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme saranno immediatamente efficaci nelle regioni a statuto ordinario, mentre in quelle a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento, nelle more delle quali continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali o provinciali vigenti.

L’approvazione del dpr è stata accolta con favore dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Il provvedimento era atteso da tempo, e poter finalmente procedere ad alcune opere senza ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica va nella direzione della semplificazione autentica, che favorisce la competitività e frena il contenzioso, con ricadute positive sui professionisti tecnici e sui cittadini.

È opportuno precisare che la semplificazione riguarda le opere di edilizia minori in aree soggette a variegati vincoli di natura ambientale, mentre esclude quelli sugli immobili sottoposti a tutela per vincoli di bene culturale ex Legge 1089/39. Negli allegati A e B del decreto sono individuati in maniera puntuale 31 interventi totalmente esclusi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica, e 42 invece soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata perché considerati di lieve impatto ambientale. Naturalmente, l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica non incide su altre discipline di settore, quale in particolare la disciplina dei titoli abilitativi edilizi.

Tra le novità ne segnalo una di particolare rilevanza: viene introdotta, per la prima volta in materia paesaggistica, una tolleranza costruttiva nelle misure di tutti gli edifici (del due per cento per “altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”) similmente a quanto già introdotto in campo urbanistico qualche anno addietro. Concetto più volte richiesto da noi tecnici di settore e sicuramente di grande utilità pratica.

Sono introdotte una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le procedure, sia dal punto di vista documentale che nell’iter procedurale: la nuova procedura semplificata si potrà concludere entro 40 giorni (contro i 65 previsti da quella attuale, di cui al dpr 139/2010), e in ogni caso tassativamente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione referente. È previsto un modello unificato per la presentazione dell’istanza e un modello per la relazione paesaggistica semplificata; una volta ottenuta, l’autorizzazione paesaggistica sarà efficace per un periodo di cinque anni, trascorso il quale sarà necessario provvedere a una nuova richiesta.

di Cesare Galbiati, Consiglio Nazionale Geometri

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