Riqualificazione energetica | Bonus energia

Entro il 31 marzo la comunicazione per le detrazioni energetiche

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa da uno dei condomini o dall’amministratore dello stabile.

Entro il 31 marzo deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica effettuati lo scorso anno e quelli ancora in corso quest’anno per usufruire delle detrazioni del 55% per le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 o del 65% per le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Bonus energia A questa comunicazione sono tenute le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali con esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno diritto alla detrazione d’imposta. La comunicazione al 31 marzo non deve essere inviata per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta o per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.

Residenti e non residenti. Sono legittimati ad usufruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali oppure di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione la comunicazione può essere trasmessa da uno solamente di questi soggetti.

Parti comuniPer gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet >> , ottenendo ricevuta informatica. Occorre tener presente che sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Inoltre è necessario ricordare che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruiranno della detrazione del 55%. Dal 1 gennaio 2016 il beneficio darà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
  • interventi su edifici esistenti
  • parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 18 marzo è attivo il sito Enea >> dedicato alla detrazione del 65%.

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