Nuovo Codice Appalti | Specifiche per attestati Soa

Dall’Anac chiarimenti e interpretazioni Soa

Dall’Anac la comunicazione riguardante alcune precisazioni relative al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici di importi superiori a 150mila euro. Tra i punti chiariti la verifica dell’oggetto sociale delle imprese, l’impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo d’interdizione dell’impresa, i certificati d’esecuzione lavori e la cessione di ramo d’azienda.

Nuovo codice appaltiDall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è stato diffuso il comunicato che contiene numerose precisazioni riguardanti il Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro del 16 ottobre 2014: si tratta di 22 chiarimenti che nelle more di quanto verrà stabilito con il Nuovo Codice Appalti che conferma l’utilizzo di regola del sistema basato sulle Soa, vengono forniti su alcune questioni interpretative.

In particolare si evidenzia che non è utilizzabile il silenzio-assenso nella verifica dei documenti come prova dei lavori privati per ottenere gli attestati Soa e c’è l’obbligo di fornire una perizia giurata alla Soa per tutte le operazioni di trasferimento che coinvolgono l’impresa di costruzioni.

Tra le altre disposizioni chiarite è illegittima la stipula del contratto di attestazione che l’impresa di costruzioni stipula con la Soa nel periodo di interdizione dell’impresa e che la Soa può utilizzare i codici Ateco per le verifiche sugli oggetti sociali delle imprese.

Perizia giurata. Viene confermata la necessità che le Soa acquisiscano la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda anche per scissioni e fusioni, per l’Anac altri documenti previsti dal Codice Civile non risultano idonei.

Manuale imprese. È stato considerato un problema di diritto transitorio riguardante l’applicazione dello nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni, trasferimenti, affitti perfezionati prima dell’entrata in vigore del Manuale alle imprese che richiedono il rinnovo dell’attestazione: l’Anac ha rivisto l’impostazione iniziale e ritiene possibile ammettere l’inapplicabilità delle disposizioni del Manuale alle operazioni di trasferimento aziendale sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione.

Verifiche. Per quanto concerne le verifiche sull’oggetto sociale dell’impresa richiedente la qualificazione, l’Anac ammette la richiesta del codice Ateco per tutte le società così da compiere una ricognizione delle attività svolte dalle imprese.
Per quanto concerne le verifiche dei certificati di esecuzione lavori (cel) viene respinta la proposta avanzata dalle Soa di evitare la produzione della copia autenticata del progetto approvato: per l’Autorità la copia autenticata del progetto approvato risulta tra la documentazione individuata in modo specifico dal Regolamento attuativo, da produrre a corredo dei cel, riferiti a lavori eseguiti da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.

Interdizione. È stato chiarito che non è possibile sottoscrivere il contratto di attestazione nel periodo di interdizione dell’impresa: per le dimostrazioni dello stato di fallimento e delle relative procedure concorsuali l’Anac specifica che le Soa dovranno rivolgersi alle cancellerie dei Tribunali fallimentari di riferimento.

Durc. Per quanto concerne il Durc acquisibile dallo Sportello unico previdenziale, l’Anac specifica che non serve più l’autodichiarazione e le imprese possono ottenere in tempo reale una certificazione di regolarità contributiva valida per 4 mesi.

Opere superspecialistiche. Un’ulteriore considerazione riguarda le opere superspecialistiche effettuate al di fuori della contrattualistica pubblica: potranno essere valutate positivamente le lavorazioni eseguite dall’esecutore principale nelle categorie scorporabili senza alcuna limitazione rispetto all’importo totale dell’intervento e dovranno  essere sottoscritte dal direttore lavori.

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