Consiglio di Stato | Utilizzo del Durc

Circolari in contrasto con il principio di semplificazione amministrativa

Il Cds con ordinanza n. 1465 ha deliberato che sono da considerarsi illegittime le precedenti circolari di Inail, Inps e ministero del Lavoro che limitavano la validità del Durc alle specifiche gare di appalto per le quali il certificato viene emesso.

La III sezione del Consiglio di Stato ha emesso l’Ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013 che ha reso illegittime le precedenti circolari dell’Inps n. 145/2010, dell’Inail n. 7/2008 e del ministero del Lavoro n. 35/2010 che limitavano l’utilizzo del Durc alle specifiche gare di appalto per le quali il documento viene emesso. È precisato che alla contestata efficacia probatoria della documentazione non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem.
L’interpretazione data dalle circolari è in contrasto con ogni principio di semplificazione dell’azione amministrativa poiché spinge all’emissione di nuovi certificati, pur essendo in possesso di altri in corso di validità che abbiano già attestato la situazione contributiva dell’impresa.
In sede di giudizio il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi sono norme primarie che definiscano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dimostrato in quale modo la regolarità contributiva possa manifestarsi in modo diverso dagli enti preposti ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.
I giudici del Cds hanno ritenuto infine che la presentazione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non ne giustifica l’esclusione piuttosto la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell’articolo 46 del Codice degli appalti, a conferma dell’articolo 16-bis (comma 10) del dl 185/2008 che stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Scarica l’Ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013 >> 

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