Tar Emilia Romagna │Ordine degli architetti di Rimini

Commissari scelti dai professionisti

La sentenza della I sezione del Tar dell’Emilia Romagna ha accettato il ricorso dell’Ordine degli architetti sottolineando la loro legittimità a contestare la Commissione per la qualità architettonica e paesaggio anche in opposizione alle scelte dell’amministrazione comunale.

Il Tar dell’Emilia Romagna, Sezione I, ha stabilito con la sentenza n. 383 del 22 maggio 2013 ha legittimato l’Ordine degli architetti a contestare la composizione della Commissione per la qualità architettonica e paesaggio del comune.
Il caso finito in esame a Rimini ha riguardato la richiesta rivolta all’Ordine da parte del comune, ai fini del rinnovo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, di procedere alle rispettive designazioni nell’ambito delle quali fare la scelta dei componenti.
L’Ordine architetti di Rimini insieme ad altri collegi ha designato le proprie nomine ma l’amministrazione comunale ne ha ritenuto idonee solo 4 per motivi non specificati oltre alla decisione dello sportello unico dell’edilizia di suddividere la commissione per aree tematiche.
L’inidoneità dei candidati, ad esclusione dei 4 individuati, è avvenuta con dichiarazione cumulativa e non nominativa, senza alcuna motivazione comparativa rispetto ai quattro prescelti. I professionisti hanno di conseguenza impugnato l’atto pubblico emanato dal Comune e ne hanno dedotto l’illegittimità.
La sentenza pronunciata dal Tar ha dato ragione agli architetti, accogliendone il ricorso. È stato di fatto riconosciuto legittimo per il collegio degli architetti di Rimini l’agire anche contro le procedure di evidenza pubblica.
Infine è stato anche confermato che la Commissione per la qualità architettonica e paesaggio sia composta da 7 membri senza la previsione di suddividerla in aree tematiche ma prevedendo anzi che tutti i membri abbiano gli stessi requisiti.

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