Ministero Sviluppo economico | Circolare n. 3676/c

Contratti di rete: il contratto di rete tipo da inviare al Registro imprese

Il modello tipizzato, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dall’imprenditore, dev’essere trasmesso al Registro delle imprese con comunicazione unica, senza l’intervento del notaio, solo dopo la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Nella modulistica da inviare al Registro delle imprese il modello standard tipizzato dev’essere indicato come documento «codice B07» e descrizione «Atto Xml». Cinque sono le sezioni del modello.

Con la circolare n. 3676/c il Ministero dello Sviluppo economico ha dettato le istruzioni per l’invio del modello standard al Registro delle imprese. Ora a disposizione delle imprese c’è il modello standard tipizzato dei contratti di rete da inviare al Registro imprese senza l’intervento del notaio.Contratti di rete

Il modello può essere compilato e presentato da ciascun imprenditore o dal legale rappresentante al Registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata del sito >> previa sottoscrizione con firma digitale. In alternativa all’invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico. Il modello firmato digitalmente dev’essere trasmesso al Registro delle imprese con comunicazione unica solo dopo essere stato registrato all’Agenzia delle Entrate.

Codice B07, Atto Xml. Nella modulistica da inviare al Registro delle imprese il modello standard tipizzato dev’essere indicato come documento «codice B07»« e descrizione «Atto Xml». Tranne le due procedure telematiche, vanno allegati al modello del Registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi, in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere (con approvazione tramite decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 gennaio 2015).
La legge n. 134/2012 ha modificato il comma 4-ter dell’art. 3 del dl n. 5/2009 prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto dev’essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma degli articoli 24 o 25 del codice dell’amministrazione digitale, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti (trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese tramite modello standard).
Attualmente non sarà disponibile una procedura telematica per la registrazione fiscale dei contratti di rete: gli stessi potranno essere registrati presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate competenti, secondo modalità che dovrebbero essere contenute in una prossima nota.

Sezioni. Il modello è suddiviso in cinque sezioni:

  • la prima contiene le informazioni generali riguardanti il contratto di rete (data di costituzione del contratto, imprese partecipanti, oggetto del programma di rete, modalità di realizzazione, obiettivi strategici e modalità di eventuali successive adesioni al contratto).
  • la seconda è dedicata all’organo comune: caratteristiche e composizione componenti, modalità decisionali, poteri di gestione e di rappresentanza, regole per la sostituzione dei componenti.
  • la terza riguarda il fondo patrimoniale, con l’eventuale presenza di un fondo comune, ammontare, regole di gestione.
  • la quarta sezione riguarda l’impegno alla registrazione, la quale dev’essere compilata coi dati della persona che si impegna ad effettuare la registrazione fiscale del modello di rete.
  • la quinta sezione riguarda allegati e invio, comprensiva di eventuali documenti da allegare, apposizione firma digitale, comunicazione unica al Registro imprese.

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