Ispettorato del lavoro

Contratto a progetto legittimato se è verificabile l’obiettivo

Vietato affidare ai co.co.co compiti ripetitivi ed esecutivi privi di autonomia.
Il contratto a progetto è legittimo soltanto se il risultato del progetto affidato è verificabile oggettivamente.

La riforma del lavoro detta nuove regole per lo svolgersi del contratto co.co.co. Deve essere sempre verificabile dagli Ispettori del lavoro l’esistenza oggettiva di un progetto e il raggiungimento dell’obiettivo finale deve essere tale da modificare la realtà materiale.Vietato affidare ai co.co.co compiti ripetitivi ed esecutivi privi di autonomia.
Il ministero del Lavoro ha definito, con la nota protocollo n. 23530/2012 che ha funzione di esplicare le novità della Riforma del lavoro come da legge n. 92/2012, che il contratto a progetto è legittimo soltanto se il risultato del progetto affidato è verificabile oggettivamente.
Questa è una novità in ambito di concezione di contratto di lavoro a progetto e riguarda in particolare la riforma della normativa che disciplina il contratto co.co.co, a volte utilizzato in maniera scorretta e inadeguata.
La disciplina in merito a questa tipologia di contratto lavorativo ha sottolineato come requisito fondamentale, unico e indispensabile l’esistenza di un progetto verificabile nel tempo, eliminando invece i riferimenti al programma di lavoro e alle fasi di lavoro. Tale progetto, verificabile oggettivamente, deve essere funzionalmente collegato al raggiungimento di un obiettivo finale che adesso deve essere descritto nei particolari in fase contrattuale e non solo indicato come nella passata normativa. Tale descrizione dovrà essere dettagliata con spiegazioni e specifiche riguardanti sia il suo contenuto che la sua finalità. “Obiettivamente verificabile” Così lo definisce il ministero del Lavoro che indica quindi il contenuto del progetto necessario per mettere in evidenza l’attività svolta dal lavoratore in relazione al raggiungimento di un risultato che deve essere verificabile: l’obiettivo diventa fondamento dell’esistenza del contrattocostituisce parte integrante e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità”. La normativa offre dunque una soluzione interpretativa che mostra una rottura rispetto al passato: la stipula del contratto è adesso subordinata all’individuazione di un risultato inteso come modificazione di una realtà oggettiva che il collaboratore Co.co.co si impegna a produrre entro un dato lasso di tempo.

Autonomia di svolgimento. La Riforma Fornero ha sottolineato inoltre che la collaborazione a progetto è tale solo quando il rapporto di lavoro lascia un margine sufficiente di autonomia operativa nello svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro.
E’ infatti vietato inserire tra le mansioni di tali lavoratori compiti svolti in maniera ripetuta e lavori di sola natura esecutiva: ovvero i co.co.co sono dispensati da mansioni che tendano all’esecuzione di quanto impartito dal committente senza margini di autonomia e sono anche dispensati dall’eseguire lavori ripetitivi che non richiedono alcuna indicazione o insegnamento dal committente.
(Giovanna Ferraresi)

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