Agenzia delle Entrate | Risoluzione 19/E

Corretta applicazione del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

L'Agenzia delle Entrate risponde a un'interpellanza per l'applicazione del credito d'imposta. Gli investimenti realizzati dalla società fallita non possono essere utilizzati ai fini del calcolo della media della società acquirente.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19/E ha fornito alcune indicazioni in risposta ad un’istanza (come interpellanza) per la corretta applicazione del credito d’imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo cui fa riferimento l’articolo 3 del dl 145/2013 convertito in legge 9/2014 e modifiche in legge 190/2014 (è la legge di Stabilità 2015).

In particolare la società che ha fatto istanza ha precisato di avere realizzato un progetto di Ricerca & Sviluppo (secondo la legge 145/2013) per il quale intenderebbe usufruire del credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti.

Entrando nel merito nell’istanza viene richiesto come stabilire il valore dei singoli beni formanti il lotto acquistato in un’asta del tribunale e la società ritiene di non dover far conto della media delle spese del triennio precedente della società cedente fallita.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il dicastero dell’Economia ha adottato le misure applicative con un provvedimento interministeriale del 27 maggio 2015 e che l’Agenzia ha emanato un documento con circolare 5/E/2016 cui si deve far riferimento.

L’Agenzia delle Entrate afferma che era necessario ricondurre le specifiche attività aziendali ad una tipologia di spesa ammissibile come indicato nelle norme e che ha ottenuto dal Mise un parere riguardante l’ambito oggettivo: sulla base di questo parere, ritenendo ammissibili i costi, l’Agenzia non condivide la proposta della società per la ripartizione dei costi, ma invita quest’ultima ad adottare quale criterio di ripartizione quello basato sull’incidenza del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto dei beni acquistato predisponendo una relazione di stima apposita.

Con riferimento alla possibilità di tenere conto nella media di riferimento dei costi sostenuti dalla società fallita, si ritiene che si debba tenere conto della media aritmetica degli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione ma, specificatamente,  non potendo trasferire in capo alla società istante le posizioni soggettive trasferite con operazioni realizzative dalla società fallita, non è possibile per l’acquirente considerare gli eventuali costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società fallita.

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