Punti di Vista | Bruno Gabbiani, Ala Assoarchitetti

Correttivo appalti: speranze di miglioramento e criticità

Per il presidente di Ala Assoarchitetti siamo di fronte a un provvedimento con «luci e ombre» che potranno essere interpretate solo sulla base dei risultati dell’applicazione del provvedimento.
Bruno Gabbiani | Presidente Ala Assoarchitetti.

La crisi delle opere pubbliche, derivante dalla progressiva riduzione della capacità d’investimento da parte del sistema pubblico, a livello entrale e locale, rende sempre più nevralgiche le regole che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti per la fornitura di servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Il problema è peraltro comune, almeno in parte, anche agli appalti per la costruzione delle opere e quindi interessa trasversalmente le imprese di costruzione, oltre che i progettisti, sia dal momento che le regole tendono ad avere un denominatore comune per entrambe le categorie, sia perché la qualità e la completezza del progetto sono fondamentali anche per la valutazione del prezzo che l’impresa di costruzioni potrà offrire, per concorrere all’aggiudicazione dell’appalto. L‘attendibilità e la completezza del progetto sono notoriamente fattori importanti di riduzione del rischio anche per l’impresa appaltatrice, sia nella fase della gara, sia nella fase della realizzazione.

Dal principio alle prescrizioni cogenti

Il recente «decreto correttivo al Codice appalti», emanato dal Consiglio dei ministri, sembra aver finalmente colto, almeno in parte, l’importanza cruciale del progetto di architettura e della qualità dell’attività professionale, passando dalle dichiarazioni di principio ad alcune prescrizioni cogenti.

Ciò avviene in particolare, laddove il decreto stabilisce che le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e d’ingegneria, debbano fare obbligatoriamente ricorso ai valori del «decreto parametri» n. 143/2013. Quindi in futuro, le stazioni appaltanti non potranno continuare a sottostimare gli importi dei lavori e di conseguenza i compensi professionali da porre in gara, che derivano direttamente da quelli.

Se il «correttivo» porterà all’eliminazione di questa prassi estremamente diffusa, si può sperare d’avviare un cammino per ottenere l’incremento della qualità del progetto e dell’opera e una gestione meno pilotata e quindi più trasparente, degli incarichi professionali. Ricordiamo infatti che, oltre a tutto, l’arbitraria quantificazione dell’importo d’appalto delle opere, consente un’altrettanto arbitrario aggiramento delle soglie che separano gli incarichi che possono essere affidati con modalità dirette, da quelli che devono essere assoggettati a gara, con le ben note conseguenze di discrezionalità, dal momento che la grande maggioranza degli incarichi stessi è sotto la soglia minima.

Limitazione dell’incidenza attribuita allo sconto

Tuttavia, la definizione delle somme a base dell’appalto avrà un significato determinante, solo se sarà accompagnata anche da una incisiva limitazione dell’incidenza attribuita allo sconto, nel caso d’aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa. Per chiarire, è eccessivo attribuire trenta punti su cento all’importo del compenso, rispetto ai attribuiti alla somma delle referenza della struttura organizzativa e ai lavori svolti dal professionista. Ciò si presta, ancora una volta, al pilotaggio dei punteggi attribuiti dalle commissioni, ancor prima dell’apertura delle buste che contengono le offerte economiche.

Inoltre e soprattutto, nel caso dell’appalto di servizi d’ingegneria e d’architettura, il decreto non fa nemmeno in questa circostanza, alcun riferimento alle ben note problematiche che derivano dalle offerte anomale e sotto costo, che sarebbe invece fondamentale ben definire ed escludere, per conferire serietà e affidabilità alle aggiudicazioni.

Vietare l’aggiudicazione di offerte sotto costo

Rimane infatti fondamentale la necessità di vietare l’aggiudicazione di offerte sotto costo e di prescrivere di far eseguire prima del collaudo, forse dallo stesso collaudatore, ma meglio se da terzi abilitati alla validazione dei progetti, una verifica della completezza e regolarità delle elaborazioni redatte, proprio in relazione all’offerta e allo sconto praticato dai progettisti aggiudicatari della gara. E’ questo un passaggio indispensabile, se si vuole perseguire veramente la qualità, oltre che garantire i concorrenti (almeno ex post), che al massimo sconto praticato dai colleghi aggiudicatari, non corrisponda anche un taglio della quantità e qualità dei contenuti delle elaborazioni da loro fornite.

E’ invece positivo che la composizione delle commissioni di gara, con il decreto risulti più garantista e trasparente, attraverso il più esteso ricorso obbligatorio agli esperti iscritti all’albo nazionale tenuto dall’Anac, riducendo con ciò il potere discrezionale degli enti locali, fino ad ora arbitri praticamente unici dell’aggiudicazione delle gare.

Un passo indietro, anche se circoscritto, avviene invece per quanto riguarda gli appalti integrati, dove si riapre un’ampia finestra per gli affidamenti d’opere ad elevato contenuto tecnologico, con le ben note conseguenze di subordinazione delle prestazioni professionali che ne derivano.

In definitiva, luci e ombre, che potranno essere interpretate soltanto sulla base dei risultati dell’applicazione del provvedimento.

Bruno Gabbiani, Presidente Ala Assoarchitetti

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