Uffici tecnici | Opere pubbliche

Corte dei Conti: quando va erogato il compenso incentivante

Dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti le disposizioni in materia di compenso incentivante per la partecipazione dei dipendenti degli uffici tecnici alla realizzazione delle opere pubbliche. La partecipazione alla redazione di un atto di pianificazione generale ritenuta come espletamento di funzioni istituzionali, quindi da non remunerare con compensi extra.

La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 7/2014, in risposta a uno specifico quesito formulato dalla sezione regionale della Liguria sulla portata delle disposizioni richiamate in materia di compenso incentivante per la partecipazione dei dipendenti degli uffici tecnici alla realizzazione di opere pubbliche, ha specificato che: l’incentivo per la progettualità interna previsto dall’art. 92 comma 6 del codice dei contratti pubblici non può essere erogato se riferito alla semplice redazione di un atto di pianificazione generale ma solo se a questo atto sia connessa la successiva realizzazione di un’opera pubblica.Opere pubblicheCon questa delibera della magistratura contabile è stato consolidato un orientamento di giurisprudenza preponderante in questi anni tra le varie articolazioni regionali della Corte dei Conti, che ha considerato gli incentivi strumenti monetari collegati necessariamente alla nascita di un’opera pubblica.
Diversamente, la semplice partecipazione alla redazione di un atto di pianificazione generale quale la redazione di un piano urbanistico è stata ritenuta come l’espletamento di funzioni istituzionali e, come tale, impossibile da remunerare con compensi extra, essendo vigente il principio di onnicomprensività della retribuzione per il pubblico impiego (previsto dal dlgs 165/2001).

Secondo la Corte dei Conti è da ritenersi naturale che con le disposizioni ex-articolo 92 del dlgs n. 163/2006 il legislatore abbia voluto riconoscere agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un compenso ulteriore derogando dal principio di onnicomprensività sopra evidenziato ma è anche vero che le ipotesi di incentivazione, da ripartire tra singola opera e tra il responsabile del procedimento e gli incaricati alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sono entrambe riferite alla progettazione di opere pubbliche.
Norma che dev’essere considerata di stretta interpretazione: non suscettibile di alcuna interpretazione estensiva.
Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante deve essere considerato determinante non tanto il nomen riferito all’atto di pianificazione quanto il suo specifico contenuto, che deve essere connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, da considerarsi la naturale conclusione di un atto di progettualità interna rispetto ad un atto di pianificazione generale che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo.
Nei casi in cui manchi questo presupposto non è possibile derogare dai principi di onnicomprensività del trattamento economico del pubblico dipendente poiché si tratta di una prestazione rientrante nei suoi obblighi d’ufficio.

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