Procedimenti edilizi | Segnalazioni certificate di attività

Decreto crescita: per l’edilizia permessi veloci

Il decreto riguarda alcuni procedimenti del permesso di costruire. Sono realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire. Novità anche per il contributo di costruzione, per il quale è introdotto un nuovo criterio per la determinazione degli oneri.

Tra le disposizioni in materia di edilizia previste dal dl su semplificazioni e crescita esaminato dal Consiglio dei ministri vi è il parere di fattibilità in 30 giorni per i permessi di costruire e la Scia per le varianti in corso d’opera. Con il decreto si interviene anche sul procedimento di rilascio del titolo edilizio, si incentivano le ristrutturazioni con un alleggerimento del contributo di costruzione e si semplifica la normativa per l’autorizzazione antisismica.Edilizia

Termini raddoppiati. Entrando nel merito, il decreto interviene sul procedimento del permesso di costruzione e, nei particolari, sui termini per il rilascio del permesso di costruire (articolo 20 del dpr 380/2001, Testo unico per l’edilizia). Nella versione attuale i termini ordinari sono raddoppiati per i comuni con più di 100mila abitanti per i progetti complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile di procedimento. Il raddoppio riguarda le pratiche edilizie. I termini nella bozza del decreto legge sono raddoppiati solo nei casi di progetti complessi e solo se il responsabile del procedimento lo dispone con risoluzione motivata. Tocca quindi al funzionario dilatare i tempi e questo diventa l’eccezione.

Scia. Sono realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché conformi agli strumenti urbanistici, dopo l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali e dei necessari assensi in materia antincendio, antisismica, igienico-sanitari, efficienza energetica. Le Scia possono essere presentate prima della dichiarazione finale dell’ultimazione lavori. L’accertamento di varianti in corso d’opera conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia non dà luogo a sospensione lavori.Liberi professionisti

Valutazione preventiva. Una novità riguarda la valutazione preventiva di fattibilità. Entrando del merito, il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per chiedere il permesso prima di presentare la domanda di permesso di costruire può chiedere allo sportello unico per l’edilizia una valutazione preventiva al fine di accertare l’ammissibilità del progetto. Si fa riferimento poi all’ufficio tecnico per verificare il rispetto della normativa anziché far riferimento a costosi progetti con la possibilità del blocco da parte dell’ufficio tecnico. Va presentata una relazione predisposta da uno studio abilitato che descrive le caratteristiche essenziali dell’intervento e un elaborato grafico. La valutazione preventiva dev’essere data dall’ufficio entro 30 giorni. Il parere è efficace fino alla variazione delle previsioni urbanistiche riguardanti l’area oggetto dell’intervento e comunque fino ad un massimo di un anno. La richiesta della valutazione di fattibilità è soggetta al pagamento di spese per l’istruttoria.

Contributo di costruzione. Alcuni ritocchi riguardano il contributo di costruzione. Qui viene introdotto un nuovo criterio per la determinazione degli oneri. Riguarda la differenziazione tra gli interventi edilizi allo scopo di incentivare nelle aree a maggiore densità del costruito le ristrutturazioni edilizie anziché quelli di nuova costruzione. Sempre in materia di interventi sull’esistente, il decreto legge ha previsto che lo scopo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente è perseguibile anche attraverso la delibera di costi di costruzione, per gli interventi di ristrutturazione in misura inferiore ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Semplificazioni. È stata semplificata l’autorizzazione antisismica e si sono definiti gli interventi di carattere primario, come le sopraelevazioni e gli ampliamenti oppure le nuove costruzioni, e secondario, come gli interventi minori e di riparazione rispetto alla pubblica incolumità. L’obbligo di collaudo statico fa riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e al collaudatore viene dato un tempo massimo di 120 giorni per depositare il collaudo.

Prescrizioni antisismiche. Per quanto concerne le prescrizioni antisismiche, il decreto riscrive la disposizione sulle costruzioni in corso. Si detta dunque il principio per cui non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone antisismiche di nuova classificazione o norme tecniche sopravvenute coloro i quali, in possesso di titolo edilizio, abbiano iniziato effettivamente la costruzione prima dell’entrata in vigore della normativa.

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