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Decreto Scia 2: divergenze tra Governo e Regioni

Risulterebbe stravolto il dlgs che propone di uniformare sul territorio nazionale i procedimenti autorizzatori per l’edilizia e le attività d’impresa. L’elenco delle modifiche chieste dalle Regioni. I professionisti di Rpt segnalano «alcune criticità nel testo».

regomaneto-edilizioLa Rete delle professioni tecniche presso la Camera dei Deputati, Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) è stata ascoltata nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo avente per oggetto la Scia.

I professionisti tecnici hanno posto all’attenzione del legislatore alcune criticità presenti nel provvedimento semplificativo, criticità causate per mancanza di coordinamento fra l’attuale testo del decreto e le restanti norme applicabili nelle medesime fattispecie e, a parere della Rete, vanno necessariamente risolte. Rpt ha quindi sottoposto una serie di osservazioni e proposte migliorative.

Per Fabrizio Pistolesi, Consiglio nazionale architetti, le difficoltà stanno in piccole difformità riscontrabili con l’elaborato tecnico assentito. Se l’intento è quello di lavorare presto e bene, forse è arrivato il momento di saper distinguere tra gli abusi veri e propri e le varianti non essenziali in termini di superficie e volume e quindi senza alcuna rilevanza ai fini urbanistico edilizi.
Oltre ai punti sottoposti nel documento presentato dalla Rete, altro tema centrale è quello del fascicolo del fabbricato. Senza questo strumento sarà molto difficile un’analisi diffusa sulla situazione strutturale degli immobili esistenti.

In riferimento agli Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata e alla semplificazione delle pratiche catastali, i professionisti tecnici hanno rilevato come la norma che pone in capo all’amministrazione comunale l’espletamento delle pratiche catastali risulti inapplicabile a causa della complessità e dell’onerosità delle procedure.

In questo senso, hanno chiesto che all’amministrazione venga riservato un ruolo di mero controllo. Quanto alla semplificazione delle procedure di frazionamento catastale dei terreni, la Rete ha chiesto una modifica per cui l’aggiornamento verrebbe presentato presso l’Agenzia delle Entrate e da questa reso disponibile ai Comuni per via telematica.

Per Cesare Galbiati del Consiglio nazionale dei geometri nella bozza di decreto viene ripresa la norma cosiddetta di accatastamento ai Comuni che si è dimostrata inapplicabile, tant’è che già in 10^ Commissione al Senato è stato approvato un emendamento finalizzato a modificare la sua irragionevole formulazione, e si chiede quindi di non reiterare quello che si ritiene sia un errore.

INTERVENTI DI BONIFICA

A proposito della semplificazione degli interventi di bonifica la Rpt ha rilevato come tale intervento sia rivolto, di fatto, esclusivamente ai grandi siti, senza includere quelli ordinari. Quanto poi alla regolarizzazione delle difformità limitate e prive di rilevanza urbanistica delle opere edilizie, la Rete ritiene necessario chiarire, attraverso un intervento legislativo, la natura non abusiva di tali difformità ed estendere la possibilità di una loro regolarizzazione a tutti gli interventi realizzati da oltre 10 anni ed aventi queste determinate caratteristiche.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sul tema della manutenzione straordinaria i professionisti tecnici hanno messo in evidenza una palese contraddizione introdotta dallo “Sblocca Italia”. Da un lato, infatti, si comprendono nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento, dall’altra non è stata prevista alcuna semplificazione delle procedure di modifica ai prospetti. La Rete, pertanto, ha chiesto l’introduzione, nell’attuale schema di decreto, di ulteriori semplificazioni e chiarimenti sul tema specifico.

DIVERGENZE TRA STATO E REGIONI

Il provvedimento vuole uniformare su tutto il territorio nazionale i procedimenti autorizzatori per l’edilizia e le attività d’impresa ma il testo in conferenza unificata è stato stravolto e le Regioni vi hanno messo mano rivendicando una specifica autonomia.

Secondo gli enti territoriali devono essere fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione già considerati localmente. Questo anche in considerazione del richiamo della legge delega n. 124/2015 a principi e criteri direttivi di derivazione dell’Unione europea a cui le Regioni si sono attenute nel legiferare. Diversamente dallo stato centrale che invece nella tabella A dello schema di dlgs, ovvero quella che individua i procedimenti autorizzatori da autorizzare, ha operato una ricognizione della normativa esistente.

AUTONOMIA

Il ritorno all’autonomia regionale in tema di Scia è una delle condizioni principali che le Regioni hanno posto per l’intesa in conferenza unificata. In particolare, facendo riferimento a quanto pubblicato in una nota della Conferenza delle Regioni l’intesa sarebbe raggiunta con l’accoglimento delle richieste regionali delle modifiche che pubblichiamo più sotto.

Lo schema di decreto legislativo è quello per l’individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività in applicazione della riforma sulla pubblica amministrazione.

Le comunicazioni che legittimano l’esercizio di un’attività in via semplificata non sono delle mere informative ma possono essere corredate nei casi previsti dalla legge da certificazioni e asseverazioni (come già avviene per la Scia).

Per quanto concerne il glossario unico che in tema di edilizia dovrebbe permettere omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, secondo le Regioni questo deve contenere l’elenco delle principali opere edilizie con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del regime giuridico a cui sono sottoposte. Il tutto ai sensi della tabella A che forma parte integrante del decreto legislativo e che viene considerata una codificazione elastica e questo in quanto ridisciplina i sistemi autorizzatori previsti.

CONSULENZA PRE-ISTRUTTORIA

Stando alle Regioni inoltre la consulenza preistruttoria prevista in modalità gratuita per il settore dell’edilizia dovrebbe essere estesa a tutte le fattispecie considerate dal dlgs in corso di approvazione (tra cui l’artigianato). Una consulenza che non ha nulla a vedere con il tutor d’impresa previsto dal dlgs S958 e proposto a suo tempo dal Governo Letta ma contrastato da Rete Imprese Italia.

AMBIENTE

Secondo le Regioni vi sono forti dubbi sulle novità contenute all’art. 4 dello schema di dl, dubbi che impediscono di portare alla semplificazione della disciplina. Le regioni chiedono uno stralcio dell’intero articolo e l’impegno governativo di dar vita a un confronto con le regioni per la riscrittura generale del titolo quinto del dlgs 152/2006 che regolamenta la bonifica dei siti contaminati.

Questo in quanto per le Regioni, l’utilizzo di obiettivi di bonifica diversi riferito al soggetto della bonifica introdurrebbe una disparità di trattamento tra i diversi titolari della bonifica. Allo scopo di salvaguardare le disposizioni regionali che prevedono ulteriori semplificazioni a quanto proposto dal Governo è stato richiesto di stabilire che regioni ed enti locali possano prevedere livelli ulteriori di semplificazioni fissando al 30 giugno 2017 il termine di adeguamento alle nuove disposizioni.

SINTESI DELLE MODIFICHE RICHIESTE DALLE REGIONI

  1. Distinguere i diversi regimi della Scia edilizia a efficacia differita alternativa al permesso di costruire.
  2. Sostituzione del parere della commissione di vigilanza pubblici spettacoli con una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato per i locali con capienza complessiva pari a 200 persone.
  3. Per il locali di intrattenimento con capienza complessiva pari a 200 persone relazione di Scia (non autorizzazione).
  4. Spettacolo viaggiante: scia asseverata e non autorizzazione.
  5. Sale giochi: Scia e non autorizzazione.
  6. Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque con scia e non autorizzazione.
  7. Richieste di autorizzazione o Scia tutte presentate attraverso il Suap.

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