L'Autorità di vigilanza | Contratti pubblici

Determinazione per la stipula dei contratti

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 1/2013 del 13 febbraio recante «Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice».

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha definito nella «determinazione n. 1/2013» che i contratti pubblici devono essere stipulati con atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata ma sempre in modalità elettronica.
Ricordiamo che il comma 13 dell’articolo 11 del Codice dei contratti è stato, recentemente, modificato dall’art. 6 comma 3 del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012 (decreto sviluppo bis) e che in riferimento a tale modifica «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale richiedente dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

Determinazione 1/2013. Suddivisa in quattro paragrafi (premesse, ambito oggettivo di applicazione, forma del contratto, modalità elettronica), la determinazione ha stabilito che è possibile la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione mediante tre forme:

  • l’atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (legge 89/1913)
  • forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice
  • scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.

L’Autorità ha inoltre concluso la determinazione precisando che:

  • l’applicazione sia circoscritta alla tipologia di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice
  • i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equivalenti ammesse dall’ordinamento
  • la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del dlgs n. 82/2005.

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