Ministero del Lavoro | Attestato di regolarità contributiva

Durc anche per le imprese in procedura fallimentare

L’attestato Durc potrà essere ottenuto anche dalle imprese che hanno avviato un procedimento fallimentare ma solo dopo l’avvenuta omologazione del piano di ristrutturazione aziendale presso il tribunale.

Il ministero del Lavoro con protocollo n. 4323/2013 ha precisato che l’impresa che fa ricorso al concordato preventivo con continuità dell’attività lavorativa può ottenere, solo in seguito all’omologazione del concordato da parte del tribunale, l’attestato Durc. Ciò come risposta alla richiesta dell’Ance in merito alla possibilità di ricevere l’attestato di regolarità contributiva anche nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (presso la Camera di commercio) e l’omologazione del concordato presso il tribunale.

 Sospensione del debito. Il protocollo appena pubblicato chiarifica ulteriormente l’interpello n. 41/2012 effettuato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che richiedeva di sapere se fosse possibile rilasciare un Durc regolare alle imprese in concordato preventivo con continuità lavorativa.
A questo interpello il ministero del Lavoro ha risposto positivamente. In particolare, ha sottolineato che la procedura fallimentare, ai sensi dell’articolo 168/bis Legge 267/1942, stabilisce per l’azienda la sospensione di tutte le situazioni debitorie antecedenti al deposito della domanda di fallimento di procedimento fallimentare con relativa esclusione delle azioni esecutive da parte dei creditori.
A
 giudizio del Ministero si determina una situazione che rientra nel campo di applicazione della normativa Durc laddove si stabilisce che «la regolarità contributiva sussiste anche in caso di sospensione di pagamento per disposizioni legislative» (art. 5 del decreto ministeriale del 24/10/2007). Questo articolo non trova invece applicazione nello spazio temporale tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l’emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità come da ex art.186-bis della legge fallimentare.
Il ministero ne ha dedotto che il Durc potrà essere emesso solo dopo l’avvenuta omologazione presso il tribunale.

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