Ministero del Lavoro | Disoccupazione edile

Fino a gennaio 2017 l’assegno straordinario per i disoccupati edili

La disoccupazione speciale edile spetta ai lavoratori licenziati entro il 30 dicembre 2016 da aziende edili di circoscrizioni territoriali con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente superiore al 18,4%. Il trattamento speciale spetta se i licenziamenti sono stati almeno 40 e a causa di grave crisi occupazionale.

Il ministero del Lavoro, nell’interpello n. 14/2014, che conserva la vigente disciplina della legge n. 223/1991 e relativo decreto ministeriale del 14/01/2003 fino al 1° gennaio 2017, quando è prevista la definitiva abrogazione (legge n. 92/2012), ha precisato che il trattamento di disoccupazione speciale edile permane fino a dicembre 2016.Crisi edilizia

Il trattamento spetta ai lavoratori licenziati per grave crisi occupazionale (in numero di almeno 40 unità) nelle circoscrizioni con un rapporto superiore al 18,4% tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente. Questi chiarimenti sono stati inviati in risposta ad un interpello dell’Ance sulla corretta applicazione della disciplina del trattamento di disoccupazione edile (di cui all’articolo 11 della legge n. 223/1991) in seguito all’entrata in vigore della riforma Fornero (legge n. 92/2012).
Tale legge, nell’introdurre un sistema unico di protezione dalla disoccupazione involontaria (aspi e mini aspi), ha abrogato molti dei trattamenti previgenti, tra cui quello per l’edilizia.

Dal 1° gennaio 2017. L’abrogazione ha effetto dal gennaio 2017 e pertanto la disciplina resta operativa per i licenziamenti intervenuti fino al 30 dicembre 2016.
L’Ance ha chiesto di sapere se risulta applicabile il punto 3 della delibera Cipi del 19/10/1993, che fissa in 40 il numero dei lavoratori licenziati cui va applicato il trattamento di disoccupazione nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro.

La risposta del ministero. Dal ministero del Lavoro la risposta affermativa, precisando di ritenere valida ed operante la disoccupazione speciale per l’edilizia come disciplinata prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012. Questo in base alle regole individuate dalla delibera Cipi del 1993 e dal decreto ministeriale del 14/01/2003, che individua gli ambiti circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente, ossia gli ambiti interessati dal trattamento di disoccupazione edile.
Il dm fissa la predetta percentuale di rapporto al 18,4% e contiene in allegato un elenco delle circoscrizioni territoriali che hanno un rapporto percentuale superiore. In assenza di nuovi decreti, il ministero ha stabilito che si possa continuare a ritenere ancora utile ai fini della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile le condizioni sopra dette, l’appartenenza dell’azienda che effettua i licenziamenti a una circoscrizione con rapporto superiore al 18,4% e un numero di licenziati di almeno 40 unità a causa della grave crisi dell’occupazione.

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