Provvedimenti interministeriali | Mutui

Fondo casa: garanzie del 50% e fondo da 200 milioni

Il fondo concederà garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari per acquisto, ristrutturazione ed efficientamento energetico di un immobile. L’immobile da acquistare dev’essere adibito ad abitazione principale e non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Mutui ipotecariIl ministero dell’Economia, il ministero del Lavoro e il ministero delle Infrastrutture hanno siglato il provvedimento che va a regolare il nuovo fondo a favore di chi richiede un mutuo per acquistare un’abitazione. Il fondo di garanzia per la prima casa è di 200 milioni di euro per l’acquisto, la ristrutturazione e l’aumento dell’efficienza energetica per l’abitazione ritenuta principale.

Tra le priorità dell’accesso al credito vi sono:

  • giovani coppie
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
  • conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Ora per essere operativo il fondo necessita della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e la stipula specifica di un accordo tra Dipartimento del Tesoro e Abi per regolare le modalità di dialogo tra istituti bancari e Mef. Il decreto è attuativo dell’articolo 1 (comma 48) della Legge di Stabilità 2013, che ha previsto l’istituzione di un fondo di garanzia per la prima casa con 200 milioni per l’anno in corso, per il 2015 e per il 2016. Ricordiamo che il fondo è operante nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

Garanzie. Per quanto concerne il fondo casa, concederà garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale sui mutui ipotecari per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile.
Per giovani coppie si intende un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età al momento della presentazione della domanda. Per nucleo familiare monogenitoriale con figli minori si intende la persona singola non coniugata né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi e persona separata o divorziata o vedova convivente con almeno un figlio minore.

Ammissibili e non ammissibili. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i mutui ipotecari di importo non superiore ai 250 milioni di euro erogati in favore dei mutuari per l’acquisto, anche con accollo di frazionamento, e per interventi di ristrutturazione. L’immobile da acquisire dev’essere adibito però ad abitazione principale e non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville, palazzi, castelli).

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