Fondo di Garanzia | Credito pmi

Criteri di valutazione meno stringenti per il Fondo di garanzia a favore delle pmi

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche al fondo di garanzia a favore delle pmi, alleggerendo i requisiti per le imprese e aprendo anche ai professionisti.

Fondo di GaranziaL’ente gestore, il MedioCredito Centrale spa, ha precisato che le richieste di ammissione inserite e ancora non congelate, presenti nella sezione «domande in corso» della precedente piattaforma web, non saranno trasferite sul nuovo portale.
A breve saranno inviate tramite posta elettronica le credenziali per l’utilizzo del nuovo portale Fdg a tutti gli utenti abilitati all’utilizzo della vecchia piattaforma.
Ed è cosi che si apre una nuova fase per il Fondo di Garanzia che consentirà un’azione più efficace dello strumento e la possibilità per molte imprese, prima non garantibili, di poter beneficiare della garanzia. Questo perché i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l’ammissione delle operazioni saranno meno stringenti.finanziamenti | fondo di garanzia

Tra le novità introdotte dal dm 27 dicembre si segnala l’apertura del fondo anche agli studi professionali e ai professionisti iscritti agli ordini professionali e agli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Per questa nuova tipologia di beneficiari sono previsti specifici criteri di valutazione economico-finanziaria illustrati nell’allegato al dm: valutazione effettuata tramite due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle ultime due dichiarazioni fiscali (Modello Unico) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente la copertura degli oneri finanziari e l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Vi è inoltre la decisione di finanziare solo le operazioni non ancora deliberate al momento della presentazione della domanda di accesso alla garanzia, garantendo un reale beneficio per le imprese richiedenti.
Con l’obbiettivo di far raggiungere i benefici alle imprese, le banche che richiedono la garanzia dovranno specificare quali vantaggi hanno avuto le imprese tramite l’accesso al Fondo di Garanzia.

Il soggetto finanziatore dovrà indicare le condizioni applicate all’impresa relativamente all’operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, specificando il differente trattamento nelle due diverse ipotesi, sia di ammissione sia di non ammissione dell’operazione al Fondo di Garanzia, in termini d’importo del finanziamento concesso, tasso di interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale è applicato e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all’impresa.

Altra novità introdotta è la possibilità di beneficiare della percentuale massima di garanzia pari all’80% anche per quelle imprese ubicate in area di crisi industriale complessa e per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, garantiti a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009.
Le operazioni di anticipazione di crediti verso pubbliche amministrazioni sono aumentate dal 70% all’80%.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here