Formazione | Bigmat

I corsi Bigmat per l’abilitazione all’uso delle macchine da cantiere

I punti vendita BigMat sono stati qualificati come sedi formative locali Fesica-Confsal (Scuole Formazione) per abilitare gli operatori che utilizzano attrezzature da cantiere ai sensi dell'art. 73 dlgs 81/08.

Chi utilizza macchine e attrezzature da cantiere dal 12 marzo 2013 deve adempiere alle direttive indicate dal decreto legislativo 81/08 che dettano le nuove procedure di formazione e attestazione delle abilità.

I corsi utili ad abilitare gli operatori che utilizzano attrezzature da cantiere potranno essere svolti presso i punti vendita BigMat che sono stati qualificati come “sedi formative locali Fesica-Confsal” distribuiti sul territorio italiano. Questa possibilità nasce grazie all’accordo stipulato dal Gruppo BigMat con Eco Certificazioni e Fesica-Confsal.
Nell’art. 2 del decreto legislativo vengono chiarite le figure e i loro ruoli coinvolti nella gestione in sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nello specifico, si elencano una serie di azioni indispensabili di formazione, informazione e addestramento che coinvolgono sia datori di lavoro che i dipendenti.
Al lavoratore devono essere impartite le regole che supportano il corretto modo sia di utilizzare le attrezzature dell’azienda sia di operare negli ambienti lavorativi. Una conoscenza ampia che coinvolga anche la formazione a riguardo di impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale, nonché nella gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Questi passaggi formativi non escludono il datore di lavoro, anzi lo coinvolgono direttamente in quanto, come viene espresso chiaramente sempre dall’art. 2 «il datore di lavoro deve sempre istruire i propri lavoratori sull’uso delle attrezzature specifiche per lo svolgimento della propria mansione e informare sui rischi e la gestione degli stessi, durante il proprio lavoro».
Un obbligo che, per quanto riguarda l’uso dei macchinari e attrezzature, viene chiaramente definito dall’art. 32 nel quale si fa presente l’obbligatorietà al rilascio ai propri dipendenti di documenti attestanti le abilità specifiche acquisite a seguito della frequenza di corsi d’istruzione e di una continua informazione a riguardo delle pratiche operative.
Un’obbligatorietà caratterizzata dalla continuità nel tempo in seguito sia all’ampliamento delle attrezzature aziendali sia per ciò che concerne il passaggio a nuove procedure di lavoro.

Il tema cruciale della normativa è comunque il continuo riferimento al termine addestramento, quindi la continua pratica.

I macchinari: piattaforma di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente, carrelli semoventi con braccio telescopico, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi, escavatori idraulici e pompe per calcestruzzo. Da marzo 2013 guidare uno di questi mezzi vuol dire avere con sé l’Attestato (Patente) senza dimenticare che questa obbligatorietà è indispensabile anche all’atto del noleggio.

Il rivenditore non potrà affittare le proprie attrezzature a operatori del settore sprovvisti di regolare Attestazione (Patentino).

La norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento o dalla verifica dell’apprendimento, a seconda che la formazione sia o non sia stata effettuata nelle stesse modalità previste dall’accordo: durata del corso, verifica apprendimento, suddivisione della formazione in moduli giuridici, teorici e pratici.
La norma non descrive vincoli di qualifica di formatori o docenti ma risulta indispensabile l’attestazione tramite documentazione storica dello svolgimento e delle informazioni del corso quali ad esempio: elenco e firma dei lavoratori formati e addestrati, nominativi e firma dei docenti, contenuti del corso, ore di frequenza ed esiti delle valutazioni teoriche e pratiche.
Documentata e verificata tutta la documentazione del corso, svolto in precedenza, il lavoratore potrà partecipare a un corso di Aggiornamento della durata di 4 ore, e avrà tempo per regolarizzarsi nei 24 mesi successivi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Per tutti gli altri soggetti che non possono usufruire del riconoscimento dell’esperienza pregressa diviene necessario frequentare per intero un corso secondo le nuove linee guida dell’accordo e quindi superare il test teorico e successivamente quello pratico di verifica apprendimento.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato tascabile nominativo (Patentino) con l’indicazione della macchina per il quale l’operatore si è abilitato. Ogni singolo patentino presenta un codice univoco con il quale è possibile verificare, tramite l’uso di piattaforme web, la validità dell’attestato nonché la sua durata. L’abilitazione infatti ha una durata di cinque anni entro i quali si rende necessario un aggiornamento, della durata di 4 ore, per prorogarne per altri cinque anni la validità.

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