Ministero dello Sviluppo economico | Bandi Horizon 2020

I progetti congiunti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del programma Horizon 2020 possono ricorrere al contratto di rete

A partire da oggi i soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e degli allegati. I tecnici del Ministero dello Sviluppo economico sottolineano che il contratto di collaborazione dev’essere stipulato prima dell’invio della domanda di agevolazione.

Logo Horizon 2020Queste che proponiamo sono alcune delle risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico in merito alla presentazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentate negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».

Nel caso di presentazione di un progetto congiunto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma Horizon 2020, si può far ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione (quali il consorzio e di partenariato). Il contratto di rete e le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Risultano quindi ammissibili, oltre alle tipologie contrattuali indicate dal dm del 20 giugno 2013, anche altre tipologie contrattuali come le associazioni temporanee di imprese, purché queste siano rispettose dei requisiti richiesti dalla legge.

Domande a partire da oggi. La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato ai progetti presentati dalle pmi. I soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire da oggi. In ciascuna giornata di apertura lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9 fino alle ore 19.

I tecnici del Ministero dello Sviluppo economico sottolineano che il contratto di collaborazione dev’essere stipulato prima dell’invio della domanda di agevolazione poiché, in base all’art. 1, comma 1, lettera b, punto 6 del decreto direttoriale del 25 luglio 2014, fra la documentazione richiesta a corredo della domanda dev’essere presentata anche una copia del contratto stesso. Inoltre, a fronte di un contratto di collaborazione non contenente il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il ministero, conferito da soggetti proponenti al soggetto capofila, lo stesso può essere presentato insieme alla domanda o successivamente alla stessa, ai sensi di quanto è stato previsto dall’art. 1, comma 5 del dm 20 giugno 2013.

Attività e spese in periodi temporali. Le agevolazioni sono erogate sulla base di richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di cinque soluzioni più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto agevolato. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento il beneficiario deve presentare idonea documentazione riguardante le attività svolte e le spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari ad un semestre (o ad un multiplo di semestre) a partire dalla data del decreto di concessione, ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
Limitatamente ai progetti predisposti dalle pmi, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di polizza o di fidejussione bancaria.

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