Dl 81/2008 | Figure professionali

Il coordinatore per la progettazione nei lavori privati

La Commissione per gli interpelli ha specificato che nei lavori privati la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente non è obbligatoria se l’opera non necessita di permesso di costruire e se l’importo dei lavori è inferiore a 100mila euro.

D.l. 81/2008Con decreto direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12, comma 2, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono quindi essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, oltre che dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Nel 2014. Nove nel primo trimestre dell’anno i quesiti a cui la Commissione ha dato risposta e tra questi il n. 2, relativo alla corretta applicazione dell’articolo 90, comma 11, dl n. 81/2008, riguardante la nomina del coordinatore per la progettazione nei lavori privati.
Nel comma 11 dell’articolo 90 del dl n. 81/2008 è previsto che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, «non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100mila. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori».Coordinatore progettazione

Nei lavori privati. La Commissione ha chiarito che nei lavori privati tale designazione non è obbligatoria se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

  • l’opera non necessita di permesso di costruire
  • l’importo dei lavori è inferiore a 100mila euro

e le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Lavori soggetti a permesso di costruzione. Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
La Commissione ha anche sottolineato che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del dl n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in maniera da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.

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