Rinnovo Accordo economico collettivo | Industria e cooperazione

Il nuovo Aec del settore industria 30 luglio 2014

L’avv. Ivan Fasciani illustra il nuovo Aec del settore industria del 30/07/2014 che, pur avendo mantenuto l’impianto generale del precedente, ha introdotto numerose e significative modifiche, tra le quali spiccano le variazioni contrattuali e l’indennità di scioglimento del rapporto.
Ivan Fasciani, avvocato
Ivan Fasciani, avvocato

Il 30 luglio 2014 è stato firmato il rinnovo dell’Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industria e cooperazione (Aec industria 2014), che è operativo dal 1° settembre 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017, salvo la diversa entrata in vigore di determinati istituti, fra cui l’indennità di scioglimento del rapporto prevista nell’accordo stesso.
Si è giunti a tale rinnovo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti e dei preponenti del settore industriale dopo una trattativa tanto lunga (durata più di otto anni: l’Aec precedente, siglato il 20 marzo 2002, era scaduto nel 2006) quanto travagliata (fino all’ultimo momento sono state apportata modifiche all’accordo).

Pur avendo conservato l’impianto generale del precedente, l’Aec industria 30 luglio 2014 ha introdotto numerose e significative modifiche.
Le principali novità riguardano:

  • le variazioni contrattuali
  • l’indennità di scioglimento del rapporto
  • i termini entro cui il preponente deve comunicare il rifiuto degli ordini (30 giorni invece di 60 giorni)
  • l’ammontare degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento delle provvigioni (non più quelli legali, bensì quelli moratori previsti dal dlgs 231/2002).

Altre previsioni, prima inesistenti, hanno disciplinato l’addebito del campionario (solo in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura), il patto di prova (inseribile solo nel primo mandato), il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nel caso (prima escluso) di pensionamento di vecchiaia e anticipata Inps, introdotto dalla più recente riforma pensionistica in sostituzione della pensione di anzianità.

Novità attengono altresì: la sospensione del rapporto per un periodo di 12 mesi in caso di gravidanza (prima erano 9 mesi); la sospensione del rapporto per un periodo di 5 mesi in caso di interruzione della gravidanza; l’estensione della sospensione anche in caso di affidamento o adozione di minore.

Nuovo contratto 1Un’ulteriore modifica favorevole agli agenti, contenuta nell’Aec industria 2014, è costituita dall’estensione da 4 a 6 mesi del periodo entro il quale vengono di regola riconosciute le provvigioni per gli affari conclusi derivanti da ordini trasmessi dall’agente al momento della cessazione del contratto (cosiddette provvigioni «postume»), così come prevede anche l’Aec commercio 2009.

Infine, l’Aec industria 2014 introduce anche una novità migliorativa per il preponente, concedendo la facoltà di fornire all’agente, anche con cadenza trimestrale, un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture e i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale, in alternativa alla trasmissione delle copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Ciò detto, focalizziamoci in questa sede sulle variazioni contrattuali e sull’indennità di scioglimento del rapporto, secondo l’Aec in esame.

Quanto alle variazioni contrattuali, intese come variazioni di territorio, clientela e prodotti, e della misura delle provvigioni, occorre innanzitutto evidenziare che è stata ridotta dal 20% al 15% la variazione di media entità.
Con l’Aec industria 2014, le variazioni possono quindi essere:

  • di lieve entità: riduzioni fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente
  • di media entità: riduzioni tra il 5% e il 15% delle provvigioni di competenza dell’agente
  • di rilevante entità: riduzioni superiori al 15% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente.

Per le variazioni di lieve entità, l’Aec in esame mantiene la possibilità per il preponente di realizzarle, previa comunicazione scritta all’agente da effettuarsi senza preavviso e senza che l’agente possa opporvisi.
Per le variazioni di media entità, il medesimo Aec prevede che il preponente debba inviare una comunicazione scritta due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti monomandatari).
Per le variazioni di rilevante entità, l’Aec industria 2014 prevede che il preavviso scritto non debba essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo diverso accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

In particolare l’Aec in esame concede all’agente di comunicare al preponente la mancata accettazione della variazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del preponente, non solo nel caso di variazione di rilevante entità, ma altresì nel caso di variazione di media entità.
La possibilità di reazione dell’agente (anche nel caso di media entità) costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dall’Aec industria 2014. Difatti, la conseguenza del rifiuto dell’agente è la cessazione, anche in tale ipotesi, del rapporto ad iniziativa del preponente, con conseguente riconoscimento del periodo di preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Da 12 a 18 mesi. Ulteriore novità contenuta nell’Aec in esame è l’estensione da 12 a 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) del periodo temporale in cui le variazioni di lieve entità si devono sommare ed essere considerate come un’unica variazione.

Quanto all’indennità di fine rapporto, l’Aec industria 2014 ha confermato la pregressa impostazione articolata su Firr (Fondo indennità di risoluzione del rapporto), indennità suppletiva ed indennità meritocratica.
Tuttavia, mentre la disciplina dell’indennità suppletiva di clientela è rimasta immutata, è stata prevista una rimodulazione dell’indennità meritocratica, diversa rispetto a quanto previsto per il settore commercio e decisamente migliorativa per gli agenti rispetto alla previgente disciplina.
Il nuovo sistema di calcolo non esonera l’agente dall’onere di dimostrare di aver sensibilmente aumentato la clientela e/o il giro d’affari, in modo da apportare sostanziali vantaggi al preponente, e che gli stessi rimangano anche dopo la cessazione del rapporto, ma di fatto pretende di mantenere un sistema solidale, ma non meritocratico, con il Firr e la suppletiva e allo stesso tempo di seguire le orme tedesche in tema di meritocrazia (in Germania però si premia molto solo chi dimostra di aver apportato nuovi clienti o di aver sviluppato nuovo fatturato).
Ad ogni modo, per la prima volta, nel calcolo dell’indennità meritocratica si fa riferimento esplicito ai principi utilizzati nel cosiddetto modello alla tedesca, indicato dalla Commissione europea come il modello di riferimento per quegli Stati membri che, come l’Italia, recepirono la direttiva 86/653/Cee relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scegliendo (tra i due sistemi prospettati per disciplinare l’indennità di fine rapporto) il cosiddetto sistema di indennità (alla tedesca, per l’appunto) anziché quello di riparazione del danno (alla francese).

Nello specifico, l’Aec industria 2014 indica un complesso (per gli stessi specialisti della materia) meccanismo di calcolo dell’importo da corrispondere a titolo di indennità meritocratica. All’esito di tale calcolo:

  • se l’indennità meritocratica è pari o inferiore alla somma di Firr e indennità suppletiva, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma delle due indennità (Firr + suppletiva)
  • se la meritocratica è superiore, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla stessa (non si somma a Firr + suppletiva)
  • se Firr e suppletiva eccedono l’ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell’articolo 1751 c.c., l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita dai citati importi (Firr + suppletiva senza meritocratica).

Forse anche in considerazione della complessità del nuovo meccanismo di calcolo, il nuovo Aec industria 2014 ha previsto una disciplina transitoria per quanto concerne l’entrata in vigore delle nuove norme sull’indennità di fine rapporto. In base a tale disciplina:

  • per i contratti in corso al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 10 gennaio 2014, si applicherà ancora, a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2015, la disciplina del vecchio Aec industria 2002
  • mentre per i contratti di agenzia stipulati dopo il 10 settembre 2014, si applicherà la nuova disciplina prevista dal nuovo Aec industria 2014.

Il nuovo Aec industria 2014 appare dunque, ad un primo esame, senz’altro migliorativo per gli agenti, tanto che da più parti si dice che, se prima c’era un vantaggio per le preponenti a scegliere in ipotesi di applicare l’Aec industria rispetto a quello del settore commercio, tale vantaggio verrà meno, nella gran parte dei casi, con l’entrata in vigore delle suddette nuove norme sull’indennità di fine rapporto.

Ivan Fasciani, avvocato in Milano

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