Decreto del Fare | Edilizia

Il pacchetto delle semplificazioni

Le ultime novità apportate al decreto del Fare dagli emendamenti in corso di conversione. Delegificate le distanze tra i fabbricati che saranno stabilite con leggi regionali, ai Comuni la decisione sull’esclusione della Scia per la ricostruzione di edifici demoliti nei centri storici.

Le novità in materia di costruzioni apportate al decreto del Fare dagli emendamenti approvati in corso di conversione: dalle ristrutturazioni ai limiti di distanza tra i fabbricati, termine-inizio lavori, la sburocratizzazione dei pareri per la Scia, le agibilità parziali, il silenzio-rigetto per i permessi di costruire in aree vincolate

Ristrutturazioni. Rientrano nel concetto di ristrutturazione e non di nuova costruzione le demolizioni-ricostruzioni anche senza il rispetto della sagoma originaria. Di conseguenza emergono delle semplificazioni burocratiche sui procedimenti di permesso.
In particolare, si tratta degli interventi tesi al ripristino di edifici o parte di essi demoliti attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli che gli interventi di demolizione-ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici demoliti (o crollati) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solamente dove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio in preesistenza. La conseguenza è la seguente: la modifica della sagoma non è rilevante ai fini dell’individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario (eliminazione del riferimento contenuto nell’art. 10 del Testo unico per l’edilizia).

Inizio-termine lavori. Salva diversa disciplina delle Regioni e previa comunicazione del soggetto interessato, è prevista la proroga di due anni dei termini d’inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o formatisi in tempi antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge.
La disposizione è estesa anche alle denunce d’inizio attività e alle segnalazioni certificate d’inizio attività presentate entro lo stesso termine.
Gli emendamenti hanno introdotto alcune condizioni per la proroga. In particolare, la proroga è prevista purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto al momento della comunicazione con i nuovi strumenti urbanistici. Sono stati prorogati di tre anni i termini di validità e di inizio-fine dei lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari denominati dalla legislazione regionale e stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Distanze. È stata introdotta una modifica al Testo unico per l’edilizia in tema di limiti di distanza tra i fabbricati (nuovo articolo 2 bis del dpr 380/2011), nuova disposizione che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di Bolzano e Trento di prevedere con apposite leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444/1968.
In particolare, il decreto all’articolo 9 fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Pertanto le Regioni e le Provincie autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli riservati alle attività collettive, agli insediamenti produttivi, agli spazi verdi e parcheggi nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Allo stato rimane il potere legislativo sulle distanze con riferimento alla regolamentazione del diritto di proprietà.

Titoli edilizi. È stata spostata al prossimo 30 giugno 2014 la data entro cui i Comuni devono individuare con apposita delibera le aree comprese all’interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 1444/68 riguardante i centri storici e in quelle nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività per interventi di demolizione-ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
In caso di inutile decorso del termine concesso agli enti locali e in mancanza d’intervento sostitutivo della Regione nei termini previsti dalla normativa vigente è prevista l’ulteriore sostituzione con deliberazione di un commissario nominato dal ministero delle Infrastrutture. Di conseguenza è stata eliminata la scadenza del 30 giugno 2014 oltrepassata la quale, in assenza della delibera dell’ente pubblico, non avrebbe trovato applicazione la Scia per interventi con modifica della sagoma.

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