Tar Puglia | Autorizzazione paesaggistica

Il vano tecnico non costituisce ampliamento volumetrico

Il vano destinato a contenere gli impianti tecnologici di un edificio non può essere considerato ampliamento volumetrico. Lo ha stabilito il Tar Puglia accettando il ricorso di un proprietario immobiliare che aveva ricevuto il fermo da parte del Comune e della Sovrintendenza.

Il Tar Puglia, Sezione III, ha emesso la sentenza n. 35 /11 gennaio 2013, in cui si stabilisce che è concessa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti i lavori che non comportano un aumento volumetrico o delle superfici, come ad esempio i volumi tecnici che ospitano gli impianti e che non aumentano il carico urbanistico.

Il caso. Il caso presentato al Tar Puglia riguarda un proprietario di un immobile che ha presentato la comunicazione d’inizio lavori per opere di manutenzione ordinaria. Erano inclusi interventi di riparazione, rifacimento e sostituzione di finiture e manutenzione degli impianti tecnologici.
I lavori relativi all’impianto tecnologico hanno visto opere di sopraelevazione di alcuni muri esistenti e la costruzione di un tetto a copertura: a seguito dei controlli da parte del Comune il piccolo vano, sede degli impianti, è stato messo sotto sequestro e i lavori bloccati.
In un secondo tempo il proprietario ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria e il Comitato tecnico comunale ha accettato la richiesta avvalendosi del fatto che il vano era adibito a spazio per gli impianti tecnologici, non valutabile come ampliamento di superficie.
Inoltre il comitato ha dedotto che il manufatto costruito, sotto l’aspetto paesaggistico, si inserisse nel contesto ambientale per dimensioni e per tipologia architettonica. Dopo aver fatto richiesta anche alla Soprintendenza dei Beni architettonici per accertare la compatibilità con il paesaggio, la stessa ha espresso parere contrario e il proprietario ha presentato ricorso al Tar.

La sentenza. I giudici amministrativi del Tar di Puglia hanno accolto il ricorso del proprietario dell’immobile dopo aver verificato il rapporto di pertinenza con l’immobile principale e aver verificato le dimensioni ridotte del vano relizzato che, destinato a contenere impianti tecnologici, non può comportare un aumento del carico urbanistico.
G. Fe.

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