Imu | Fondazioni bancarie

Imposta anche per immobili di enti non commerciali

 Gli immobili di proprietà di Fondazioni bancarie sono soggetti al pagamento della tassa Imu a prescindere dalla destinazione d’uso.

L’esenzione dal pagamento stabilita dalla precedente normativa cessa di esistere e il dipartimento delle Finanze dell’economia ha deciso con risoluzione 1/2013 che gli immobili di proprietà di istituti bancari anche se di utilizzo non commerciali devono, a prescindere dalla attività svolta, pagare la tassa municipale per la proprietà.

Il dipartimento ha precisato che tali enti non commerciali non sono tenuti al pagamento Imu entro il 4 febbraio ma dovranno attendere il modello definitivo di calcolo e il termine di presentazione.

Nel contempo ha sottolineato che il dl Salva enti n. 174/2012 nell’articolo 9 stabilisce la non valenza dell’esenzione per gli enti non commerciali di proprietà delle fondazioni bancarie: anche se gli enti sono in realtà persone giuridiche private che svolgono attività senza fini di lucro a unico scopo di utilità sociale.

Il decreto legislativo 504/1992, articolo 7 comma 1, riconosceva l’esenzione a tutte le attività ricreative, culturali, sportive, didattiche, assistenziali svolte da enti no profit, ma l’articolo 91bis del dl 1/2012 riconvertito in legge n.27/2012 ha modificato la disciplina delle agevolazioni Imu riducendo a un’esenzione parziale alcuni casi particolari di immobili a utilizzo non commerciale.

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