Consiglio di Stato | Sentenza 1/2015

Imprese di costruzione: per gli appalti pubblici è obbligatorio indicare i costi per la sicurezza aziendale

I costi della sicurezza devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto alle caratteristiche e all’entità delle forniture e dei servizi.

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 1/2015, ha specificato che è obbligatorio indicare i costi per la sicurezza aziendale (interni) anche per le imprese di costruzione che partecipano ad appalti pubblici.Sicurezza

La questione interessa l’applicabilità al settore dei lavori dell’art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici che, ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, richiede alle stazioni appaltanti di prendere in esame i costi della sicurezza, i quali devono essere indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle forniture e dei servizi.
In passato un orientamento estensivo aveva ricompreso i lavori partendo dalla ratio della norma che ha finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori, ispirandosi a valori sociali e di rilievo costituzionale. Un altro orientamento aveva escluso questa applicabilità in ragione della specifica disciplina che il settore ha da sempre nell’ordinamento giuridico. Per i lavori tutto si sarebbe risolto nel piano di sicurezza e coordinamento ex-art. 100, decreto 81/2008, in base all’art. 131 del codice dei contratti.
Il Consiglio di Stato aderisce al primo orientamento, specificando che nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavoro i concorrenti devono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali perché dalla normativa vigente non risultano prescrizioni o elementi preclusivi dell’indicazione dei costi interni nelle offerte per l’affidamento di lavori.

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