Sviluppo economico | Circolare n. 3364/C del 2 dicembre 2013

Imprese in fase di cancellazione: non va comunicata la Pec

Dal ministero dello Sviluppo economico la comunicazione che le imprese individuali in fase di cancellazione dal registro delle imprese non sono tenute a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, al momento della richiesta della cancellazione le impresa individuale o artigiana ha già cessato l’attività e non possiede più il requisito fondamentale di impresa attiva.

Il ministero con la circolare del 2 dicembre n. 3364/C ha specificato che le imprese individuali, comprese quelle artigiane, che stanno vivendo la fase di cancellazione dal registro delle imprese non sono tenute a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica in quanto al momento della richiesta della cancellazione, l’impresa individuale ha giĂ  cessato l’attivitĂ  e pertanto non possiede piĂą il requisito di impresa attiva, presupposto per l’applicazione dell’art. 5, secondo comma, del decreto legge n. 179/2012.
All’impresa individuale che non ha comunicato la Pec non si applica la sospensione per 45 giorni della domanda d’iscrizione della cancellazione. In particolare, l’articolo 5 comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012 impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di depositare presso l’ufficio imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica entro il 30 giugno 2013.
L’ufficio del registro imprese che riceve una domanda d’iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo Pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630 cc, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata, comunque tutto questo per 45 giorni trascorsi i quali la domanda s’intende come non presentata.
I tecnici del ministero sottolineano che l’articolo 2196 del codice civile stabilisce che l’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modifiche e della cessazione del registro imprese, entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o le cessazioni si verificano, è evidente che, al momento della richiesta della cancellazione, l’impresa individuale ha giĂ  cessato l’attivitĂ .

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here