Formazione obbligatoria | Ingegneri

Cni: pubblicato il regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti

L’obbligo di aggiornamento professionale per gli ingegneri decorre dal 1° gennaio 2014. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di crediti formati professionali, le attività formative svolte nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento.

Un’informativa del Consiglio nazionale degli Ingegneri  specifica che sul Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia è stato pubblicato il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Il documento entra nel merito delle modalità del rispetto dell’obbligo della formazione stabilito all’art. 7 del dpr 137/2012 sulla Riforma delle professioni. L’obbligo scatta dall’1 gennaio 2014.

Crediti formativi. Per esercitare la professione l’iscritto all’albo degli ingegneri deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti formativi professionali (Cfp): al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto verranno detratti 30 crediti dal totale posseduto e al raggiungimento di zero crediti non verranno attuate ulteriori detrazioni. Ricordiamo che il numero massimo di crediti cumulabili è di 120.
I crediti si possono conseguire avendo all’atto dell’iscrizione all’albo un accredito iniziale. Nello specifico, 90 crediti se il professionista s’iscrive entro 2 anni dall’abilitazione, 60 se ci si iscrive tra 2 e 5 anni, 30 se s’iscrive dopo 5 anni.

Le attività di formazione professionale continua sono di tre tipi: non formale, informale e formale.

1. È considerata attività di formazione non formale la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze e altri eventi specificatamente individuati dal Cni, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti d’interesse, la partecipazione a stages formativi. Un’ora equivale a 1 credito (sono esclusi gli stages).
Per quanto concerne i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal Cni bisogna far riferimento all’art. 4 e tutte le attività formative riconosciute saranno inserite in una banca dati online istituita presso il Cni.
2. Sono considerate attività di formazione informale l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal Cni, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
3. Sono considerate attività di formazione formale la frequenza corsi di master di primo e secondo livello, di dottorati di ricerca e la frequenza di corsi universitari con esame finale.

Le prerogative del Cni. Il Cni può autorizzare associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti all’organizzazione di attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di crediti.
Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al Cni, secondo le istruzioni contenute nell’allegato B.
L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. Gli Ordini possono svolgere controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei territori di competenza e sulla formazione erogata agli iscritti.
Il Cni definisce le linee d’indirizzo per la formazione, controlla l’offerta formativa, monitora l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizza associazioni e altri soggetti a organizzare i corsi, promuove l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Ordini territoriali. Organizzano le attività formative secondo le linee d’indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal Cni e assegnano il numero di crediti. Inoltre hanno la gestione della banca dati dei crediti degli iscritti e possono istituire la certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
I professionisti iscritti. Debbono comunicare all’Ordine i crediti conseguiti con i corsi tenuti da altri soggetti e conservarne la documentazione attestante.
Esonero. Si può essere esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di maternità o paternità, per un anno oltre che per servizio militare volontario e servizio civile, grave malattia o infortunio e altra casistica con documentazione dell’impedimento.
Deferimento. Gli iscritti che esercitassero la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale sono sottoposti a deferimento da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza al Consiglio di disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Scarica la circolare-cni-n.-255-del-16-luglio-2013 >> 

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