Corte di Cassazione

Irap: rimborso dovuto, percorso lungo e faticoso

In vista dell'avvio del periodo di trasmissione delle istanze da deduzione Irap, le imprese e i professionisti si stanno attrezzando per effettuare i conteggi.

I piccoli professionisti che hanno versato indebitamente al fisco una somma errata di Irap hanno adesso meno tempo a disposizione per richiederne il rimborso. I 48 mesi partono dalla data dell’acconto e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. È gennaio il mese per presentare le istanze di rimborso delle imposte.

La Corte di Cassazione lo ha sentenziato con l’ordinanza n. 21764/2012 dando ragione all’Agenzia delle Entrate che ha rifiutato il rimborso Irap a un professionista che ne ha fatto richiesta 48 mesi dopo il pagamento dell’acconto.

La sezione tributaria ha così spiegato che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi nel caso di versamento diretto, come previsto dall’articolo 38 del dpr n. 602/1973, che riguarda i termini per le contestazioni e le richieste di rimborso delle imposte pagate erroneamente, decorre dal versamento del saldo (se sono stati versati acconti) solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza d’importo pagato anticipatamente rispetto al giusto ammontare dell’imposta dovuta, o derivi da una determinazione successiva dell’importo da pagare che risulti differente dal pagato.

Non decorre invece dalla data di pagamento dei singoli acconti pagati se questi risultano già all’atto di effettuazione erroneamente versati: in questa ipotesi è possibile richieder il rimborso da tale momento. Di base la sentenza conferma quanto già sentenziato con ordinanza n. 23562 che i 48 mesi di tempo decorrono dal versamento dell’errato acconto e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
In questo caso specifico la ragione è andata al fisco poiché il professionista che era consapevole dell’errato pagamento doveva astenersi dal pagare il saldo e richieder subito il rimborso.

L’istanza
In vista dell’avvio del periodo di trasmissione delle istanze da deduzione Irap, le imprese e i professionisti si stanno attrezzando per effettuare i conteggi necessari a determinare le maggiori imposte (Ires, Irpef e relative addizionali) che sono state pagate nei 48 mesi precedenti al 28 dicembre 2011 a seguito della indeducibilità dell’Irap riferita al costo del personale.
Il rimborso da deduzione Irap vale meno dell’1% del costo del personale. Per esempio, se il costo del personale sostenuto è stato pari a 1 milione in media per anno, il beneficio può essere pari a circa 35mila euro per i 5 anni oggetto di rimborso. Nel caso delle piccole imprese o professionisti con uno o due dipendenti a carico il beneficio totale può oscillare tra mille e 3mila euro.

Il calcolo
I calcoli da effettuare non sono semplici: occorre determinare il costo del lavoro indeducibile. Dall’importo totale iscritto a conto economico vanno sottratte le somme dedotte ai sensi della normativa vigente nei diversi esercizi, recuperando i numeri dalle dichiarazioni Irap.
Segue la determinazione Irap derivante dal costo del personale, calcolando il 3,9% (o diversa aliquota vigente nella regione) dell’ammontare.
Si dovrà infine conteggiare il rapporto percentuale tra l’imposta sul personale e il totale dell’Irap dovuta, conteggio che andrà fatto per ogni dichiarazione annuale (degli ultimi 5 anni).
Le percentuali si applicheranno ai versamenti in acconto e a saldo di ciascun esercizio, per arrivare a quantificare l’Irap che ora viene ammessa in deduzione.
Questi in breve i conteggi necessari a recuperare i dati da inserire nella richiesta di rimborso da cui si evince che il beneficio in media del rimborso varia tra l’1% e l’1,8% del costo del lavoro indeducibile ai fini dell’Irap.
Il rimborso è infatti pari al 27,5% (o alla maggiore aliquota marginale Irpef e addizionali) del 3,9% (o la maggiore aliquota regionale) di tale importo. Se si considera infine che una parte delle retribuzioni viene già dedotta dalla base regionale a seguito del taglio del cuneo fiscale insieme ai contributi, il bonus che si può ottenere presentando le istanze si può indicare in una quota tra lo 0,70% e lo 0,75% (per i soggetti Ires) del costo totale del lavoro iscritto a bilancio.
Valentina Pucci

 

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