Legge di Bilancio 2018 | Detrazioni fiscali

Isi: i risultati ottenuti sul fronte del sismabonus e le cose ancora da fare

Ingegneria Sismica Italiana esprime il proprio giudizio positivo sulle misure inserite nella Legge di Bilancio 2018 relative al sismabonus affermando al contempo che bisogna lavorare subito con il prossimo governo per recuperare le occasioni perse tese a rendere più efficaci e facilmente applicabili i provvedimenti. 

Nella Legge di Bilancio 2018 per Ingegneria Sismica Italiana (Isi) sono pochi i provvedimenti presi tra quelli auspicati per rendere maggiormente efficace l’impianto del cosiddetto sismabonus. Fra questi però alcuni risultati raggiunti sono sostanziali. Vediamoli.

1. Edilizia popolare

Grazie all’inserimento del nuovo comma 1-sexies. 1 le detrazioni di cui all’art. 16 del dl 63/2013, dal comma 1 bis al comma 1-sexies, sono state estese anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. L’emendamento, contenuto nell’art. 1 comma 3 lett. b) punto 2 della legge di stabilità, è stato uno degli argomenti su cui Isi si è più spesa nel corso dell’anno passato, schierandosi a fianco, in particolare, di Federcasa.

2. Agevolazioni per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico

La modifica apportata all’art. 14 (dl 63/2013 riguardante le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) va incontro a un’altra delle richieste formulate da Isi. L’introduzione del nuovo comma 2-quater. 1 eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico. Sempre il nuovo comma 2-quater. 1 prevede il potenziamento delle detrazioni che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio sismico e all’85% nel caso che gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

3. Proroga al 31 dicembre 2018 delle detrazioni fiscali

Di non secondaria importanza è la proroga di un ulteriore anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 50% (fino a un massimo di spesa pari a 96mila euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, comma 1 del Tuir. Unica agevolazione prevista per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti su edifici ricadenti in zona 4, per i quali non è possibile accedere ad alcuna delle agevolazioni specifiche del cosiddetto sismabonus.

4. Detraibilità delle spese assicurative contro il rischio sismico

Un’ulteriore buona notizia arriva sul fronte della detraibilità delle spese sostenute per l’assicurazione degli edifici contro il rischio sismico, tanto più se si considera che, tra i vari provvedimenti, questo implicava un intervento emendativo sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (e perciò su di un testo di legge considerato di suo molto meno “aggredibile” di altri). La legge 205 ha invece modificato l’art. 15, comma 1 dpr 917/86 che prevede la detrazione di un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti da contribuente. Il comma 768 dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018, introduce all’art. 15 del Tuir una nuova lettera per la detraibilità degli oneri assicurativi, più precisamente la lettera f bis che testualmente recita: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

La detraibilità è consentita per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018.

Le occasioni perse

A giudizio di Isi nulla è invece stato fatto su molti altri fronti aperti del sismabonus, dove sarebbero bastati alcuni interventi puntuali a rendere la norma efficace e applicabile (come ad esempio è per il caso degli edifici a uso produttivo) o fruibile per una platea più vasta di cittadini (si veda, ad esempio, la questione della cedibilità del credito).

Ciò rende ancor più urgente, dunque, rilanciare l’azione di Isi in coordinamento con le altre associazioni di filiera affinché il prossimo Governo si consapevolizzi, sin dall’insediamento, almeno sulle necessità d’intervento normativo più impellenti, tra cui:

  • La detraibilità totale delle spese sostenute per gli studi e per le attività di diagnosi degli edifici, indipendentemente dalla successiva realizzazione degli interventi
  • La rimodulazione dell’importo della detrazione di cui all’art. 16 comma 1 del dl 63/2013, fissando, quale tetto massimo della detrazione dall’imposta lorda, un limite legato all’unità di superficie
  • L’estensione della cessione credito d’imposta di cui all’art. 16 comma 1-quinquies del dl 63, anche agli interventi eseguiti sulle singole unità abitative o destinate a uso produttivo, e soprattutto la cedibilità del credito alle banche, per i soggetti ricadenti nella no-tax area (ovvero con reddito inferiore agli 8mila euro), anche alla disciplina del sismabonus.

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