Punti di Vista | Arch. Gabriele Caimano, presidente Ala Marche

Coordinatori della sicurezza: aggiornamento professionale

Con l’entrata in vigore del dlgs n. 81/08 è scattato l’obbligo d'aggiornamento professionale, con la partecipazione a un corso di formazione della durata di 40 ore, per tutti i tecnici in possesso, alla data del 15 maggio 2008, del titolo di “Coordinatore della sicurezza per cantieri temporanei e mobili” conseguito, ai sensi della precedente normativa (dlgs n. 494/96).

Per i Coordinatori della Sicurezza a partire dal 15.05.08 ed entro cinque anni, ovvero entro il 15.05.13, è previsto l’obbligo d’aggiornamento professionale a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore.

arch. Gabriele Caimano
presidente Ala Marche e delegato nazionale alla formazione.

Le modalità e la tempistica per lo svolgimento dei predetto corso d’aggiornamento sono contenute nell’Allegato XIV al dlgs n. 81/08 e s.m.i.: «… è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto».

Gli ultimi mesi del 2012 e i primi mesi del 2013 sono stati caratterizzati da dubbi e perplessità, avanzati da Ordini e Collegi professionali e insinuatisi tra i professionisti, circa le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, soprattutto, se diverse dalle tradizionali lezioni in aula.
Il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc), a tal riguardo, il 19.01.13 ha emanato una comunicazione con la quale esprime che «… non si ravvisano fondati presupposti di legge per autorizzare la validità di corsi online di 40 ore validi ai fini dell’aggiornamento per coordinatore della sicurezza…».
Il Cnappc arriva alla predetta interpretazione normativa dopo aver affermato che nell’allegato XIV al dlgs 81/08  «… il legislatore non ha indicato la modalità e-learning, online o a distanza», dimenticando, invece, che, l’unico predetto riferimento normativo, non dice espressamente se i corsi di aggiornamento per coordinatori possono essere svolti solo in aula oppure anche in altri modi, ma precisa che possono essere svolti «… anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti».
Da quanto anzidetto, sembra che, da parte del Cnappc, si sia trattato non di deduzione ma d’interpretazione normativa, peraltro, estremamente restrittiva, pronunciata, inoltre, troppo a ridosso dell’ormai imminente scadenza del 15.05.13, dopo che, in tutta Italia, per quasi cinque anni si sono svolti corsi d’aggiornamento per coordinatori anche in modalità Fad o e-learning.
Non si comprende, quindi, come il Cnappc, abbia potuto così interpretare la normativa vigente che, seppure necessitante di alcuni correttivi, riguardo gli obblighi formativi e le loro modalità applicative, appare chiara ed esaustiva.
Facciamo presente, altresì che, contrariamente al Cnappc, il Collegio nazionale geometri (Cng), con nota del 15.03.13, recita: «… l’art. 98 e allegato XIV non precisano in alcun modo come debba essere erogato l’aggiornamento, quindi è lecito ritenere consentita la Fad…», precisando che lo stesso Cng avalla da tempo la formazione a distanza agli iscritti, su apposita piattaforma.
Si ritiene, quindi, che, i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, al pari di corsi per altre figure professionali (Rspp, addetti antincendio, ecc.) qualora svolti in modalità Fad o e-learning siano da ritenersi a pieno titolo validi.
Si fa presente che, ad oggi, la sola Regione Sicilia, ai sensi del decreto n. 1619 dell’8.8.12 al punto 4, non prevede la formazione a distanza per la formazione e per l’aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.
Altro fenomeno quanto meno singolare, collegato al tema dell’aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza, che sta caratterizzando il 2013 è la comunicazione da parte di alcuni Ordini/Collegi professionali che, nel ricordare la scadenza per l’aggiornamento, invitano gli iscritti all’iscrizione ai corsi, pena l’esclusione dagli elenchi dei Coordinatori della Sicurezza presso i rispettivi Albi professionali e il conseguente obbligo di seguire nuovamente il corso abilitante di 120 ore.
Tale modus operandi di alcuni Ordini/Collegi professionali, appare privo di fondamento normativo e rischia di provocare confusione tra gli iscritti, considerando anche che, il dlgs 81/08 e s.m.i, in caso di mancato aggiornamento da parte dei professionisti, non prevede la cancellazione dagli elenchi dei coordinatori della sicurezza né la decadenza del corso abilitante.
Si ritiene piuttosto che, qualora il tecnico non svolga entro la scadenza quinquennale l’aggiornamento professionale, non possa svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza fino al completamento dell’aggiornamento.
Si precisa, inoltre che, nel caso in cui un tecnico, non aggiornato, continui ad accettare incarichi da coordinatore della sicurezza, un’eventuale violazione di legge sarebbe applicabile al solo committente o responsabile dei lavori, quale culpa in eligendo, con sanzione ai sensi dell’art. 157, c. 1, lett. a) del dlvo 81/08 e s.m.i.
arch. Gabriele Caimano, presidente Ala Marche e delegato nazionale alla formazione

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