Autorità vigilanza contratti pubblici | Imprese consorziate

Legittimo sostituire un’impresa consorziata di un consorzio stabile mandatario in ati

Il parere Ag7/2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici specifica che il consorzio stabile pur mantenendo apparentemente i connotati di una forma associata abbia le caratteristiche di una nuova e autonoma soggettività per l’ordinamento giuridico.

L ‘Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il parere del 30 luglio n. Ag7/2013 ha chiarito come il consorzio stabile, pur mantenendo apparentemente i connotati di una forma associata, abbia però le caratteristiche di una nuova e autonoma soggettività per l’ordinamento giuridico.

Risulta quindi legittimo in un appalto di lavori sostituire un’impresa consorziata facente parte di un consorzio stabile mandatario in Ati. Controparte della stazione appaltante è il consorzio stabile nel suo complesso ed è irrilevante ogni modifica soggettiva.
Quanto specificato dall’Autorità comporta che a differenza delle società riunite nelle quali si realizza una contitolarità del rapporto obbligatorio derivante dal contratto di associazione temporanea, il consorzio stabile realizza una nuova struttura soggettiva. Da questo l’Autorità fa derivare il principio generale per cui eventuali mutamenti interni della struttura hanno rilievo soltanto come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna.Titolare è il consorzio. Titolare del contratto di appalto è quindi il consorzio sia nella fase di gara, sia in quella di esecuzione del contratto. Anche l’atto con il quale il consorzio designa l’impresa esecutrice è un atto meramente interno al consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante.
L’Autorità spiega che il rapporto organico che lega le consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, non appare diverso da quello che lega i singoli soci a una società ed è tale che le attività compiute dalle consorziate siano imputate organicamente al consorzio come unico e autonomo centro d’imputazione e di riferimento d’interessi.
Rapporto interorganico. Nel caso in cui si verifichi un mutamento interno al consorzio l’Autorità afferma che le modifiche soggettive (nel caso esaminato relative a un Consorzio stabile, partecipante come mandatario in un Rti ordinario) hanno un rilievo meramente interno, qualificabile alla stregua di un rapporto interorganico perché non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva del consorzio stabile al raggruppamento temporaneo aggiudicatario di un appalto pubblico, anche in qualità di mandatario.

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