Corte di cassazione | Evasione Iva

L’evasione dell’Iva è causa di confisca dei conti societari

L’evasione dell’Iva a differenza dell’evasione delle imposte dirette, deve configurarsi anche in presenza di costi effettivamente sostenuti e da corrispondere a soggetto differente da colui che ha emesso fattura.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 204 del 7 gennaio di quest’anno ha stabilito che i conti societari in caso di evasione Iva accertata da parte dell’amministratore sono confiscabili.

È stata confermata la misura già convalidata dal Tribunale del riesame di Salerno secondo cui gli amministratori di una srl sono stati giudicati personalmente colpevoli dell’aver emesso fatture a fronte di operazioni inesistenti, promuovendo il sequestro dei conti societari.
Ciò è avvenuto nonostante il dlgs 231/2001 non preveda tale misura in caso di reati tributari commessi dagli enti: la difesa non ha ottenuto l’annullamento del sequestro preventivo.
L’evasione dell’Iva a differenza dell’evasione delle imposte dirette, deve configurarsi anche in presenza di costi effettivamente sostenuti e da corrispondere a soggetto differente da colui che ha emesso fattura: ne segue che la mancata prestazione a seguito dell’emissione della fattura bloccherà il sistema di recupero dell’Iva che si basa sul presupposto che tale imposta vada versata da chi ha offerto il servizio o prestazione che poi recupererà pagando Iva nell’acquisto di materiali o di forniture e servizi.
Il versamento dell’Iva a soggetti non realmente operativi produce di fatto il successivo indebito recupero dell’Iva stessa da parte del cessionario nei confronti dell’acquirente finale.

Sussistenza del fattoIn particolare, il Collegio di legittimità ha così motivato la sentenza:  «in riferimento al reato di utilizzazione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti detta fattispecie criminosa (come da decreto legislativo n. 74 del 2000 sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) è integrata, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva ovvero quella relativa alla diversità totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre con riguardo all’Iva esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura».

Legge 231/2001. Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive. Questa disposizione prevede l’attribuzione di alcuni tipi di reati non più solo alle persone fisiche che hanno commesso l’illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali ad esempio le società per cui lavorano. I destinatari di tale decreto sono gli enti dotati, e non, di personalità giuridica quali, ad esempio, spa, srl, Sapa, snc, sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria.
La normativa è esclusa solo per le imprese individuali. I principali reati previsti da tale decreto sono quelli verso le pubbliche amministrazioni (truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio).
M. Rosa Capuana

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