L'esperto risponde | Franco Lucherini, consulente in chimica delle vernici

Pitture e vernici: l’aggiornamento delle schede di sicurezza

Quali sono stati i cambiamenti più significativi apportati dal regolamento Reach nella trasmissione delle informazioni riguardanti la sicurezza?
Franco Lucherini, consulente in chimica delle vernici
Franco Lucherini | Consulente in chimica delle vernici

La domanda. Quando deve essere aggiornata o redatta la scheda di sicurezza di una sostanza/miscela e quando deve essere inviata all’utilizzatore professionale? Quali sono stati i cambiamenti più significativi apportati dal regolamento Reach nella trasmissione delle informazioni riguardanti la sicurezza?

Riferimenti normativi. Fin dalla «direttiva sostanze», la 67/548/Cee, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative relative alla classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, si è evidenziata la necessità di trasmettere informazioni su tali sostanze e al contributo da esse apportato alle miscele che le contengono in varia misura. La direttiva 88/379/Cee (direttiva preparati) stabilisce le modalità con le quali avviene il trasferimento delle proprietà pericolose dalle sostanze ai preparati (ora miscele), mentre la direttiva 91/155/Cee, modificata dalla direttiva 93/112/Cee e dalla direttiva 2001/58/Cee, stabilisce le modalità di compilazione delle schede di sicurezza mediante le quali si trasmettono le informazioni concernenti la pericolosità di una sostanza/preparato. Nel giugno 2007 entra in vigore il regolamento Reach 1907/2006 e successivamente, nel 2009, il regolamento Clp (Classification, labeling and packaging) n. 1272/2008. Infine il regolamento 453/2010 apporta modifiche al regolamento Reach.

La risposta. Il fornitore di una sostanza/miscela fornisce al destinatario la scheda di sicurezza quando:
a) la sostanza/miscela è classificata pericolosa a norma delle direttive 67/548/Cee e 1999/45/ Cee (fino allo 01/06/2015) o del Clp
b) la sostanza è Pbt (persistente, bioaccumulabile, tossica) o vPvB
c) la sostanza è inclusa in quelle soggette ad autorizzazione (candidate list)
d) la sostanza ha un limite di esposizione comunitario, anche se non è inclusa nei punti precedenti.

Deve essere inviata, su richiesta, anche quando la miscela non è classificata pericolosa, ma contiene almeno una sostanza classificata pericolosa in concentrazione superiore al limite di soglia.
La scheda va aggiornata quando:
a) sono disponibili nuove informazioni che possono comportare nuovi rischi
b) viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione
c) viene imposta una restrizione all’uso
d) c’è una variazione formulativa della miscela che comporta nuovi rischi.

Da quanto detto risulta evidente la necessità di riportare sulla scheda sia la data di compilazione, sia la data e il numero della revisione. Questi dati devono essere riportati nella prima pagina vicino all’intestazione. La scheda di sicurezza deve essere inviata al primo ordine e la scheda aggiornata deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali è stata inviata la sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti.

I cambiamenti più significativi introdotti dai regolamenti Reach e Clp, oltre che l’inversione dei punti 2 e 3 nella scheda, consistono nell’introduzione dell’obbligo di riportare, al punto 1, il numero di registrazione di una sostanza, qualora questa sia soggetta ad autorizzazione, i descrittori d’uso e i pericoli che ogni sostanza può portare in funzione dell’uso riportato, ma soprattutto la classificazione, i simboli e le frasi di rischio della miscela e delle sostanze presenti, sia secondo la 67/548 e successive modifiche, sia secondo il Clp.

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