Corte di Cassazione│Agenzia delle Entrate

L’iva dei rifiuti speciali è sempre detraibile

Due ricorsi respinti a favore di una società emiliana che ha detratto lo sconto Iva destinato a chi recupera rifiuti speciali, pur non avendo l’autorizzazione. Il decreto semplificazione stabilisce che verrà sanzionato ma il fatto non è reato e quindi la detrazione è dovuta.

La Corte di Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 5342 del 4 marzo scorso che le imprese che recuperano rifiuti speciali senza autorizzazione possono detrarre comunque sia l’Iva sia i costi poiché l’azione è oggetto di sanzione ma non è un reato.

Il caso. Il caso specifico ha riguardato una società emiliana che ha recuperato rifiuti speciali in maniera adeguata ma senza autorizzazione e poi ha dedotto i costi per l’operazione effettuata.
In seguito agli accertamenti è stata definita per 2 volte nulla l’accusa dell’Agenzia delle Entrate. Infatti prima la Ctp (Corte provinciale) e poi la Ctr (Corte regionale) hanno ritenuto non valido il ricorso esposto dall’Agenzia rifacendosi all’entrata in vigore del decreto sulla semplificazione fiscale, in particolare all’art. 8 del dl 16/2012 (come modifica dell’art. 14) che ha stabilito che «non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e prestazioni di servizio utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo».

La sentenza. La disciplina non risulta applicabile alla specie di causa poiché «l’attività contestata come reato non integra il presupposto del diretto utilizzo dei costi, spese o prestazioni di servizio ai fini del compimento dell’attività medesima, e neppure integra la qualificazione astratta di delitto come colposo, soprattutto tenendo presente l’espressa identificazione normativa del reato come fattispecie contravvenzionale».

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