Infrastrutture digitali | Nuovi edifici e ristrutturazioni

Nuove costruzioni: vincolante la fibra ottica

A partire da oggi tutti gli tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da ristrutturazione che richiedano il rilascio di un permesso di costruire devono essere equipaggiati di un punto d’accesso per l’infrastrutturazione digitale.

Da oggi gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a importante ristrutturazione devono essere predisposti per l’utilizzo della fibra ottica per le comunicazioni ad alta velocità. Infatti, questa tipologia di edifici, che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, devono essere equipaggiati di un punto d’accesso per l’infrastrutturazione digitale. A prevederlo è l’art. 6-ter, comma 2, della legge n. 164 del 11/11/2014 di conversione del decreto legge n. 133 del 12/09/2014 (decreto Sblocca Italia).fibra-ottica

Cosa si intende. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto d’accesso dell’edificio col punto terminale di rete.
Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate a partire dal 1° luglio devono essere equipaggiati di un punto d’accesso: per punto d’accesso si intende il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi d’accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici equipaggiati in conformità a tali prescrizioni di infrastrutturazione digitale possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda larga».

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