Autorizzazione unica ambientale | Rilascio e gestione

Pmi: semplificazione per l’Aua

Possono richiedere l’Autorizzazione unica ambientale, che accorpa sette diverse autorizzazioni, le piccole e medie imprese come definite dal dm del 18/04/2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale. La durata del documento sarà di 15 anni dalla data di rilascio e dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solo in caso di scarichi pericolosi.

Il modello semplificativo e unificato per la richiesta dell’Autorizzazione unica ambientale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 (supplemento ordinario n. 35) come allegato al decreto del dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2015.AUAIl provvedimento dà attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13/03/2013, recante il regolamento sulla disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale. Si tratta del tassello decisivo per far decollare la nuova autorizzazione, che arriva con qualche mese di ritardo, tanto che alle regioni si chiede di adeguarvisi entro il 30 giugno. Le regioni adeguano i contenuti del modello adottato in relazione alle normative regionali di settore e, insieme agli enti locali, ne garantiscono la massima diffusione.

In base al dpr 59, i gestori degli impianti presentano domanda di Autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno di questi titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • autorizzazione generale di cui all’art. 272 del dlgs 152 del 3/04/2006
  • comunicazione (nullaosta) di cui all’art. 8, commi 4-6, della legge 447 del 26/10/1995
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del dlgs 99 del 27/01/1992
  • comunicazione in materia di rifiuti.

Possono richiedere l’Aua le piccole e medie imprese come definite dal dm del 18/04/2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale. Le domande devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive, che le inoltrerà per via telematica all’autorità competente per le procedure.

Durata. L’Aua durerà 15 anni dalla data di rilascio e dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solo in caso di scarichi pericolosi.

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