Commissione per gli Interpelli | Rischio da agente chimico

Procedura standard di valutazione dei rischi

Le pmi possono adottare questo tipo di procedura anche se sono soggette a rischio da agente chimico a patto che il rischio sia risultato «basso» per la sicurezza e irrilevante per la salute.

La commissione per gli Interpelli sulla sicurezza del lavoro con l’interpello n.14/2013, in risposta a un quesito posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) ha precisato che le aziende che occupano fino a 50 lavoratori possono adottare la procedura standard di valutazione dei rischi anche se sono soggette al rischio da agente chimico, a patto che tale rischio sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.
Gli ingegneri, in secondo luogo, hanno chiesto di sapere se, nel caso di aziende il cui rischio chimico sia invece il risultato non basso per la sicurezza e con rischi per la salute dei lavoratori, sia possibile utilizzare la procedura standardizzata soltanto per alcune attività lavorative (uffici, istituti di istruzione).
In questi casi, come precisa la commissione quando non ricorrono le condizioni di mancata esposizione al rischio, la procedura standard non è utilizzabile e quindi non lo è nemmeno per singole attività lavorative.

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