Tar Campania | Sentenza 1023/2017

Progettazione delle opere viarie: è pertinenza degli ingegneri

Il discrimine tra le competenze degli ingegneri e degli architetti è ancora rappresentato dalle norme cui fanno riferimento gli articoli 51 e 52 del Regio decreto 2537/1925.


La sentenza 1023/2017 pubblicata dalla prima sezione del Tar Campania ha stabilito che è di pertinenza esclusiva degli ingegneri la progettazione di opere viarie non connesse ai singoli fabbricati e di conseguenza deve essere annullata l’aggiudicazione della gara d’appalto laddove il bando prevedeva l’affiancamento di un architetto nella progettazione esecutiva.

Questo perché il contributo dell’altra categoria professionale non era necessario quando i lavori riguardavano opere di urbanizzazione primarie.

La sentenza specificava che l’impresa che è stata esclusa ha ottenuto il risarcimento del lucro cessante e del danno curriculare. Di conseguenza è illegittimo il bando nella parte in cui impone di associare un architetto ai concorrenti privi della qualificazione Soa per la progettazione delle classi e della categoria indicata.

Regio Decreto 2537/1925

Il discrimine fra le competenze degli ingegneri e degli architetti è ancora rappresentato dalle norme cui fanno riferimento gli articoli 51 e 52 del Regio decreto 2537/1925.
E nell’esclusiva responsabilità dei primi non rientrano solo la progettazione delle opere necessarie all’estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e quelle delle costruzioni industriali: all’ingegnere competono anche le opere che riguardano viabilità, depuratori, condotte fognarie, acquedotti, impianti di illuminazione a meno che non siano pertinenza di singoli edifici civili.

Chi paga

Nel caso trattato dal Tar Campania si tratta di opere di un comparto del piano di insediamenti produttivi del comune. Di conseguenza comune e impresa aggiudicataria debbono pagare le spese processuali all’azienda che è stata ingiustamente estromessa.

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