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Proroga al 30 aprile della dichiarazione dei redditi sul 2011

Il decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 gennaio, ha definito che il nuovo termine previsto per la presentazione dei redditi relativa al 2011, nei paesi colpiti dal sisma è il 30 aprile di quest’anno.

Il decreto legge 174/2012 ha prorogato al 30 aprile la data di consegna della dichiarazione dei redditi per il 2011 ai paesi colpiti dal sisma. Pubblicato il decreto che si fa garante dei prestiti richiesti da dipendenti ed imprese per la ricostruzione.

Il decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 gennaio, ha definito che il nuovo termine previsto per la presentazione dei redditi relativa al 2011, nei paesi colpiti dal sisma è il 30 aprile di quest’anno.

Entro tale data devono essere eseguiti gli adempimenti tributari non ancora eseguiti, perché esonerati dal Governo, relativi al periodo di sospensione tra il 29 maggio e il 30 novembre dello scorso anno. Infatti il dm del 1 giugno 2012 aveva definito che alcune zone colpite e danneggiate dal sisma (in Emilia, in Lombardia e in Veneto) potessero sospendere i versamenti fiscali, dapprima dal 29 maggio al 30 settembre, prolungato al 30 novembre con un secondo dm datato 24 agosto.

Il decreto legge 174/2012 ha stabilito che tasse e contributi non pagati durante tale periodo di sospensione autorizzata, entro il 16 dicembre senza alcuna sanzione moratoria: le altre imposte fiscali, e prima fra tutte la dichiarazioni dei redditi relativa al 2011, vengono invece prorogate al 30 aprile di quest’anno.
I modelli da presentare sono quelli usuali, modello Unico, modello 730, ma riferendosi all’anno 2011 dovranno apporre nella casella adeguata il codice 4 a indicare l’evento eccezionale.

Garanzia del credito. Nel contempo è stato emanato un altro decreto ministeriale, anch’esso pubblicato su Gu del 15 gennaio, che concede garanzia statale ai mutui erogati in favore di opere di ricostruzione per soggetti terremotati.
Ai sensi della legge 174/2012 vengono garantiti i finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle banche: possono accedere a questi prestiti i titolari di reddito d’impresa, i lavoratori autonomi di attivitĂ  agricole, e i dipendenti proprietari di prime case definite non agibili dal certificato Aedes e classificate in categoria b, c, d, e.
(G. Fe)

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