Corte di Cassazione | Sicurezza in cantiere

Responsabilità per appaltatore e subappaltatore

Le norme antinfortunistiche e l’osservanza dei suoi obblighi, in un dato cantiere, sono estese a tutti coloro che esercitano un’opera, sia parziale che specialistica.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19505 del 7 maggio scorso, ha decretato che se il cantiere dell’appaltatore è pericoloso la responsabilità ricade anche sul subappaltatore.
Le norme antinfortunistiche e l’osservanza dei suoi obblighi, si estendono su tutti coloro che esercitano i lavori in un dato cantiere, di conseguenza anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica. In particolare il riferimento è alla messa in opera di subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore.
L’onere della sicurezza. La sentenza richiama all’onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche per attività che si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore che infatti rimane titolare dei poteri direttivi generali.
Il caso nasce dal non aver messo da parte di un subappaltatore la recinzione apposita ad una gru a rotazione bassa. Il subappaltatore veniva punito con una multa di 500 euro e faceva ricorso sostenendo che tale gru non doveva essere utilizzata dai propri operai che erano impiegati nel cantiere per altri lavori e nello stesso tempo che si sentiva sollevato dalla responsabilità per non essere proprietario della suddetta. Tale posizione suffragata poi dall’ispettore del lavoro che sul luogo non aveva verificato a chi appartenesse la gru. La Cassazione con la sentenza del 7 maggio ha sottolineato che la responsabilità per l’antinfortunistica in cantiere grava su appaltatore e subappaltatore e su tutti coloro che esercitino i lavori in uno stesso cantiere.

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