Inps | Sconto edilizia

Riduzione dell’11,5 % per i dipendenti a tempo pieno

L’Inps ha spiegato, con circolare 28/2013, le norme dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 riguardante la proroga dello sgravio fiscale per le imprese del comparto edile.

Le imprese «virtuose» del comparto edile potranno richiedere la riduzione dei contributi per i propri dipendenti entro il 16 maggio, data ultima anche per presentare istanza di conguaglio per via telematica.

L’Inps ha spiegato, con circolare 28/2013, le norme dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 riguardante la proroga dello sgravio fiscale per le imprese del comparto edile. Hanno tempo fino al 16 maggio per inoltrare la richiesta per il recupero della riduzione contributiva del 11,5% e per presentare istanza relativa all’anno 2012, solo per via telematica.

Chi chiede la riduzione contributiva? Ai datori di lavoro esercenti attività edile individuata nei codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2. dal 1 gennaio 2008 è previsto che i datori di lavoro che vogliano usufruire di agevolazioni normative e contributive debbano rispettare il contratto collettivo ed essere a norma con il Durc. Infatti per accedere allo sconto contributivo il datore di lavoro deve autocertificare alla sede Inps l’assenza di condanne sanzionatorie per violazioni in materia di sicurezza negli ultimi 5 anni di attività e deve attestare il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
Infine, le aziende che non hanno fatto richiesta di riduzione nel 2012 possono inoltrare istanza (dal 31 agosto 2012) esclusivamente per via telematica e richiedere il conguaglio entro il 16 maggio.

A chi si applica? In particolare, la riduzione contributiva del 11,5% è applicabile sulla parte contributiva a carico del datore di lavoro ad esclusione della parte di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è attuabile per i soli lavoratori dipendenti a tempo pieno (40 ore settimanali). Esclusi dall’agevolazione i dipendenti part time e i lavoratori che già usufruiscono di altri benefici contributivi come l’assunzione da liste di mobilità o contratti d’inserimento. Grazie all’effetto proroga, l’agevolazione riguarderà i periodi di paga da gennaio a dicembre dello scorso anno. La riduzione non è applicabile sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è subordinata al rispetto delle regole previste per la retribuzione imponibile.

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