Corte di Cassazione | Sentenza n. 10811

Rifiuti speciali: nessuna esenzione se non c’è la prova di provvedere al loro smaltimento

La prova dev'essere fornita all'amministrazione comunale. Al contribuente spetta il compito di fornire la documentazione riguardante il conferimento a un'impresa specializzata dell'incarico di smaltimento dei rifiuti.

rifiuti specialiLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 10811 ha specificato che il contribuente non ha diritto all’esenzione dalla tassa dei rifiuti qualora produca rifiuti speciali se non fornisce la prova di provvedere al loro smaltimento. Di conseguenza verte sui contribuenti l’onere di fornire la documentazione adatta a dimostrare che è stato conferito ad un’impresa specializzata l’incarico di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

Per la Cassazione al fine di escludere che i comuni possano assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e che possano smaltirli attraverso il servizio pubblico, sia il Mud sia i registri di carico e scarico possono essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia di produzione di rifiuti stabilita dal comune al fine di consentire al privato di smaltirli in proprio.

Secondo i giudici questa circostanza da sola non è sufficiente ai fini dell’esclusione dalla tassazione dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal comune ma anche di avere provveduto al loro effettivo smaltimento tramite ditte specializzate. La ratio della norma di legge che prevede l’esonero dal pagamento della tassa è quella di evitare un’indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono questi rifiuti.

Gli immobili produttivi di rifiuti speciali non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti purché il contribuente delimiti le superfici e dimostri all’amministrazione comunale di provvedere allo smaltimento. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

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