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Riforma fondo di garanzia delle pmi: queste le novità

Per l’accesso al Fondo per operazioni d'importo fino a 120mila euro introdotta una nuova modalità d’intervento: le operazioni finanziarie a rischio tripartito richiedibili dai soggetti garanti autorizzati in preventivo dal consiglio di gestione. Il soggetto garante per le operazioni a rischio tripartito copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore e la riassicurazione del Fondo copre il 50% dell’importo garantito del soggetto garante.

Per quanto concerne il decreto interministeriale del Mise e del Mef sul nuovo modello di rating per l’accesso delle imprese al Fondo di garanzia nazionale si è avuto il nullaosta dai ministeri di riferimento per la riforma del Fondo di garanzia delle pmi. Con una prima fase sperimentale per quanto concerne il 2017 e con l’estensione dell’intera operatività del fondo a tutte le pmi per il 2018 per il finanziamento di beni strumentali.

Il fondo pmi garantirà le operazioni d’importo minore (fino a 120mila euro) ed entrano per la prima volta nel panorama degli interventi garantiti dal Fondo pmi le operazioni finanziarie a rischio tripartito richiedibili dai soggetti garantiti preventivamente autorizzati dal consiglio di gestione.

In queste operazioni il rischio sarà ripartito in modo paritario tra il Fondo pmi, il soggetto finanziario e il soggetto garante. Su queste operazioni la valutazione delle imprese sarà delegata interamente dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garantiti.
Per quanto concerne le operazioni a rischio tripartito:

  • il soggetto garante coprirà il 67% del rischio del soggetto finanziatore,
  • la riassicurazione del Fondo coprirà il 50% dell’importo garantito del soggetto garante
  • la controgaranzia del Fondo coprirà il 100% dell’importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

Con la riforma nel contesto degli interventi a favore dei soggetti garanti verrà regolamentata la differenza tra:

  • controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di default dell’impresa beneficiaria e del soggetto garante. Questo tipo di garanzia consente al soggetto finanziatore di ponderare zero la quota di finanziamento garantita dal Fondo. Nel caso in cui la percentuale di controgaranzia raggiunga il 100% della garanzia prestata dal Confidi, quest’ultima ai fini della mitigazione dei rischi di credito sarebbe equiparata alla garanzia diretta del Fondo;
  • riassicurazione: avvia il reintegro da parte del Fondo nei limiti della misura di copertura di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori. Questo tipo di intervento non genera traslazione di ponderazione zero in quanto il pagamento del Fondo si attiva nel caso del solo default dell’impresa beneficiaria.

A differenza dell’impostazione attuale che vede le aliquote d’intervento individuate sull’operazione finanziaria per la garanzia diretta e sulla garanzia dei Confidi nella controgaranzia, nello schema di riforma le tabelle delle aliquote per la riassicurazione sono espresse in percentuale sull’importo dell’operazione finanziaria, rappresentando la quota di rischio sull’intero finanziamento coperta dal Fondo.

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