Confindustria | Circolare

R&S: possibili le sanzioni per le spese di consulenza

Ammissibilità e non ammissibilità per usufruire del Bonus per i costi esterni di collaborazione in Ricerca & Sviluppo con università, enti, imprese e start up innovative.

bonus ricerca e sviluppoConfindustria ha emanato una circolare sulle spese di consulenza.

Dalla circolare emerge che le aziende che utilizzano il «Bonus» per R&S (Ricerca & Sviluppo) considerando ammissibili i costi di consulenza esterna potrebbero cadere in sanzioni relative all’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, che possono raggiungere il 200% degli stessi.

Modalità. Le imprese hanno due possibilità per poter accedere al Bonus per i costi esterni di collaborazione:

  • aggiungerli ai costi del personale interno, se i consulenti sono lavoratori autonomi e hanno titoli qualificati;
  • valutare se l’attività è riconducibile a spese per la ricerca contrattuale.

Se le consulenze ricevute non rientrano in queste due fattibilità non sono da considerarsi ammissibili e se non saranno ritenute ammissibili in ambito di controllo dell’Agenzia delle Entrate, le imprese rischiano di incorrere in pesanti sanzioni.

Sanzioni. Nel caso di utilizzo di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (salvo specifiche disposizioni).

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi: in questi casi non ha applicazione la definizione agevolata prevista dal dlgs 472/1997 (art. 16 comma 3 e art. 17 comma 2).

Cos’è accaduto? Alcune aziende convinte dalla possibilità di utilizzare il credito d’imposta dal 1 gennaio di quest’anno hanno effettuato nel F24 la compensazione evitando il versamento dei contributi. Questo è stato fatto non avendo personale interno qualificato o ritenendo ammissibili tutte le spese di consulenza ricevute dall’esterno e riferite ad attività di R&S.

Resta il fatto che non sono noti i criteri di ammissibilità della tipologia di spesa relativa ai contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati, università e imprese (comprese le start up innovative). Quella che poteva essere ritenuta ammissibile come attività di consulenza (voce «spese per competenze tecniche») è stata confutata dalla comunicazione di Confindustria che ne esclude l’ammissibilità se non rientrante nella ricerca contrattuale oppure nel corso del personale.

Si precisa che…Come noto rientrano nella ricerca contrattuale gli investimenti in attività di ricerca R&S commissionati dall’impresa ad un soggetto terzo la cui controprestazione sia un compimento del progetto o della specifica attività riguardante la ricerca contrattuale.

Questa dovrà essere esplicata con documentazione probatoria accompagnata dalla copia del contratto e da una relazione sottoscritta dai medesimi soggetti commissionari riguardante le attività svolte in esecuzione del contratto e dovrà comprendere inoltre delle relazioni periodiche.

Nel caso di stesura di una relazione periodica non prevista già dal contratto di ricerca, l’impresa committente dovrà farsi cura di richiedere al soggetto commissionario una relazione apposita considerando le rendicontazioni delle attività svolte nel corso del periodo d’imposta.

Sarà cosa utile ricordare che i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione devono essere ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle attività di R&S intraprese o a singoli progetti o programmi di R&S.

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