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Sabatini: l’incentivo è cumulabile con altri sgravi fiscali

La specifica arriva dal ministero dello Sviluppo economico. La nuova Sabatini risulta cumulabile con le norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alle imprese, poiché le stesse non sono da considerarsi come aiuti di Stato.

sabatini-terAlcuni chiarimenti con l’aggiornamento al 30 gennaio sono stati forniti dal Ministero dello sviluppo economico in riferimento alla concessione degli incentivi legati alla nuova Sabatini.

In particolare la nuova Sabatini è cumulabile con le norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese. Poiché le stesse non sono da considerarsi come aiuti di Stato e dunque non concorrono a formare cumulo.
Si configura la tipologia «Ampliamento di uno stabilimento» esistente qualora attraverso un investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa. Nel settore trasporti l’ampliamento verrà configurato qualora attraverso l’investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell’impresa.

In sede di erogazione del contributo l’impresa non può cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento. L’impresa potrà richiedere l’erogazione del contributo al Mise solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo: al completamento dell’investimento attestato dall’impresa e trasmesso al dicastero entro 60 giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento.

Per data di ultimazione dell’investimento, secondo il Mise, bisognerà intendere la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura.

In caso di leasing con la data dell’ultimo verbale di consegna: la data non coincide mai con la data di collaudo (ne di messa in opera o immatricolazione) del bene agevolato ne di pagamento della fattura.
L’impresa deve dichiarare la spesa sostenuta trasmettendo la dichiarazione di ultimazione e la richiesta di erogazione entro i tempi previsti allegando la documentazione relativa al solo investimento realizzato. si potranno così verificare due casi:

  • l’importo dell’investimento realizzato è superiore al contributo erogabile (il contributo non potrà essere incrementato e sarà erogato secondo il piano riportato nel decreto di concessione).
  • l’importo dell’investimento realizzato è inferiore (in sede di istruttoria della richiesta di erogazione il ministero provvederà ad emettere il preavviso di rideterminazione del contributo a cui seguirà un apposito decreto)

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